Illustrata in prima commissione la proposta di legge sul rilancio della Consulta femminile
Eleonora Berni ha spiegato lesigenza di rendere lorganismo pi efficiente per tutelare meglio le pari opportunit tra uomo e donna in tutti gli ambiti e nellaccesso alle cariche elettive.
16/01/2024 – La commissione Affari costituzionali e statutari, affari istituzionali, partecipazione, risorse umane, enti locali, sicurezza, lotta alla criminalit, antimafia, presieduta da Flavio Cera (FdI), si riunita oggi per la presentazione della proposta di legge regionale n. 117 del 29 novembre 2023 concernente: Istituzione della Consulta femminile per le pari opportunit. Il provvedimento stato illustrato dalla vicepresidente della prima commissione, Eleonora Berni (FdI), prima firmataria del testo. Presente alla seduta anche Maria Chiara Iannarelli (FdI).
Si tratta di una proposta per rilanciare un organismo del Consiglio regionale che purtroppo nel corso degli anni ha avuto una serie di stop a causa della struttura molto farraginosa e di un funzionamento molto complesso, ha esordito Berni.
La vicepresidente della commissione, infatti, ha aggiunto che le ultime attivit della Consulta risalgono al 2015. Lo scopo di questa proposta di legge ha spiegato Berni quindi quello di re-istituire questo organismo nato nel 1976, per renderlo pi efficiente, per darle una struttura pi chiara e meglio definita, che possa tutelare le pari opportunit tra uomo e donna in tutti gli ambiti e nellaccesso alle cariche elettive.
Berni ha poi illustrato il testo articolo per articolo. Il primo articolo definisce i contorni della proposta, fissandone i princpi costituzionali e statutari, con la precisazione che la Consulta un organismo autonomo le cui finalit mirano alla valorizzazione delle differenze, rimuovendo gli ostacoli che impediscono la realizzazione della parit in una serie di materia indicate nel dispositivo. Larticolo due reca disposizioni in ordine alla composizione dellorganismo, formato da nove membri eletti dal Consiglio regionale e scelti, a seguito di un avviso pubblico, da un elenco formato da soggetti aventi requisiti per lelezione alla carica di consigliere regionale e titoli o esperienze nelle materie attinenti. Si dispone altres che la Consulta abbia una durata pari a quella della legislatura e che i suoi componenti svolgano le loro funzioni a titolo gratuito, fatta eccezione per il rimborso spese per lesercizio dei loro compiti.
Larticolo tre definisce gli organi della Consulta: presidente, vicepresidente e Ufficio di Presidenza. Il quattro individua la sede (presso il Consiglio regionale del Lazio) e lorganizzazione dellorganismo. Larticolo cinque elenca i compiti e le funzioni attribuiti alla Consulta, tra cui: la valutazione dello stato di attuazione di disposizioni comunitarie, statali e regionali; lespressione del parere obbligatorio su una serie di atti; la proposta al Consiglio di un programma triennale di attivit (che lo approva con apposita deliberazione). Lo stesso articolo dispone che le attivit della Consulta siano pubblicate sul sito e introduce la facolt di realizzarle con una serie di soggetti, tra cui la Consigliera delle pari opportunit e lOsservatorio regionale sulle pari opportunit e la violenza sulle donne.
Larticolo sei introduce lapprovazione del regolamento che disciplina funzionamento e organizzazione della Consulta. Larticolo sette prevede una serie di disposizioni transitorie per consentire, in prima applicazione, la costituzione stessa del nuovo organismo. Larticolo otto riguarda la disposizione finanziaria, che prevede uno stanziamento annuo di 100mila euro, destinati alle attivit di cui allart. 5 e ai rimborsi previsti per i componenti dellorganismo nellesercizio delle loro funzioni. Infine, larticolo nove prevede labrogazione della legge regionale 25 novembre 1976, n. 58 (Istituzione della Consulta femminile regionale per le pari opportunit), della legge regionale 3 marzo 2009, n. 3 (Modifiche alla legge regionale 25 novembre 1976, n. 58. Istituzione della Consulta femminile regionale) e dellarticolo 16, commi 1 e 2, della legge regionale 20 maggio 2019, n. 8 (Disposizioni finanziarie di interesse regionale e misure correttive di leggi regionali varie). Larticolo dieci dispone lentrata in vigore. A cura dell’Ufficio stampa del Consiglio Regionale del Lazio
