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“Ferma restando la norma regionale (in particolare DDUO n. 12453/2012 e DGR 342/2023) che stabilisce tassativamente che i requisiti di accesso devono essere presentati dagli studenti agli enti di formazione all’atto dell’iscrizione ai corsi, per venire incontro alla necessità di formare personale Ausiliari Socio-Sanitari (ASA) e Operatore Socio-Sanitario (OSS) da inserire nelle strutture regionali della Lombardia, in via del tutto eccezionale e per un periodo di sei mesi, qualora sia accertata e dimostrata la difficolta di ottenere in tempi brevi la dichiarazione di valore dell’Ambasciata italiana nel Paese d’origine come stabilito dalla norma, è consentito di iscrivere gli allievi ai corsi ASA e OSS pur in assenza della dichiarazione di valore (documento che certifica il valore di un titolo professionale, di studio o accademico ottenuto all’estero)”. È quanto prevede una Nota dell’Assessorato regionale all’Istruzione, Formazione e Lavoro.
