Ai sensi della l.r. 61/2014 sono state riallocate in capo alla Regione le funzioni amministrative che lo Stato ha attribuito espressamente alle regioni.
L’articolo 28, comma 4, della l.r. 61/2014 stabilisce che la Regione acquisisce immediatamente, a decorrere dall’entrata in vigore della legge (20 novembre 2014), le autorizzazioni (e le relative procedure di VIA) riguardanti gli impianti richiamati all’28 c. 4.
a) le discariche per rifiuti pericolosi e non pericolosi, come definite dall’articolo 4 comma 1 del decreto legislativo 13 gennaio 2003 n. 36, ad eccezione delle discariche per rifiuti inerti);
b) gli impianti di termovalorizzazione con recupero energetico;
c) gli impianti di compostaggio e di digestione anaerobica.
