( Fonte Regione Lombardia) Ricordiamo un’ esenzione triennale Irap per le Partite Iva con le caratteristiche necessari. La Giunta Regionale con appositi provvedimenti ha previsto. Per le nuove attività commerciali che si insediano nei territori di anno in anno da essa individuati. L’azzeramento per i primi tre anni dell’Imposta Regionale sulle Attività Produttive (Irap). Nei limiti imposti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti de minimis.
Possono beneficiare della misura
Micro piccole e medie imprese (sono escluse le grandi strutture di vendita) con sede legale in Lombardia. Costituite ex novo tra il 1° gennaio e il 31 dicembre di ciascun anno di validità dell’agevolazione (in assenza di atto costitutivo fa fede la data di inizio attività risultante dalla visura camerale) o se già esistenti che insediano unità locali che svolgano attività.
- commerciali di vicinato in sede fissa ( di cui all’art. 4 comma 1 lettera d) del dlgs n. 114/1998. Cioè aventi una superficie di vendita non superiore a 150 mq nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti e non superiore a 250 mq nei comuni con più di 10.000 abitanti
- artigianali la cui attività risulti dal registro delle imprese purché prevedano la vendita di beni di propria produzione negli stessi locali di produzione o in locali a questi adiacenti. Sono escluse le attività artigianali che forniscono servizi quali acconciatori, estetisti, ecc..
Sono inoltre escluse le attività non soggette all’obbligo di iscrizione alla Camera di Commercio.
Obblighi limiti e controlli
Non sono ammesse al beneficio le attività per le quali non è prevista l’iscrizione alla Camera di Commercio. Il beneficio non sarà concesso qualora l’attività venga riavviata a seguito di cessazione. Anche parziale di un insediamento commerciale già esistente nel periodo intercorrente tra il 15 agosto 2018 e il 31 dicembre 2019.
Nel caso in cui l’attività di impresa venga trasferita fuori dal territorio regionale prima di tre anni dall’insediamento in Lombardia. Il beneficio fiscale conseguito dovrà essere restituito. Gravato dalle sanzioni previste dagli artt. 85 e 86 della l.r.10/2003.
Non è consentito cumulare altre agevolazioni regionali in materia di Irap. Comprese quelle previste dall’art. 9 della l.r. n. 11/200 (riconosciuta alle nuove imprese con sede nei comuni svantaggiati (anche per il periodo residuo successivo al triennio di azzeramento dell’aliquota).
L’agevolazione si applica nel rispetto dei limiti consentiti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti de minimis (Regolamento Ce della Commissione n. 1407/2013, relativo all’applicazione degli artt. 107 e 108 del Tfue). L’Agenzia delle Entrate provvederà a registrare il beneficio nel Registro nazionale aiuti nell’esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della dichiarazione Irap in cui viene dichiarata la fruizione. Per il calcolo del cumulo degli aiuti de minimis. La data di concessione corrisponde a quella in cui viene effettuata la registrazione. L’impossibilità di registrazione dell’agevolazione per effetto del superamento dell’importo complessivo concedibile determina l’illegittimità della fruizione.
L’agevolazione non sarà concessa alle imprese che nel periodo dell’agevolazione hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione adottata dalla Commissione europea (Regolamento UE 2015/1589 del Consiglio).
La Regione si avvale dell’Agenzia delle Entrate per l’effettuazione di ispezioni e verifiche intese ad accertare la sussistenza e permanenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi per il riconoscimento dell’agevolazione.
Tutte le specifiche al Link della Regione Lombardia per l’ esenzione triennale Irap