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La malattia nel rapporto di lavoro. Al tempo del Covid19.

27 Lug, 2020

Conflombardia. Malattia del Lavoratore. Malattia. Trattamento Normativo e Contrattuale. Comporto Covid19. Licenziamento  Disciplina e Prassi Amministrativa (parte 1)

1.Disciplina Generale

La malattia nel rapporto di lavoro

Viene considerata malattia una alterazione dello stato di salute che determini, sia una assoluta o parziale incapacità al lavoro, sia la necessità di assistenza medica e di terapie. Nell’ambito di tale fattispecie, occorre tenere opportunamente separati i seguenti aspetti:

  • Assistenza sanitaria: ogni infermità viene tutelata.
  • Tutela (del rapporto di lavoro ed) economica: è tutelata solo la malattia che comporti l’inidoneità al lavoro.

La specifica tutela sanitaria per il lavoratore si applica indistintamente a tutti i dipendenti, a prescindere  dalla tipologia e natura del contratto. Sotto il profilo specifico del trattamento economico, diversamente, è previsto in via generale l’intervento Inps, che eroga una indennità di malattia che, peraltro, non è applicabile a tutte le categorie (ad esempio, agli impiegati dell’industria, ai dirigenti).

Alla base dell’istituto della malattia e della connessa incapacità al lavoro, quale elemento discriminante l’accesso alle prestazioni comunque spettanti per categoria, occorre tener presente che tale incapacità deve essere concreta e attuale. D’altro canto, la malattia non deve necessariamente incidere direttamente sulla capacità di lavoro, ma può avere  questo in base ai principi generali della disciplina legislativa sanitaria  riflessi anche solo indiretti, ad esempio a seguito di provvedimenti di natura amministrativa conseguenti lo stato di malattia/infermità, eventualmente adottati dalle competenti autorità amministrative, con una specifica finalità di tutela della salute pubblica, come l’isolamento di portatori sani di malattie infettive, diretto ad evitare il contagio di una collettività, particolare o universale. L’infezione estesa da Covid19 costituisce una applicazione paradigmatica di questi principi.

La stessa nozione di malattia è strutturata in modo da ricomprendere nel suo ambito di operatività ogni singola fase della relativa affezione morbosa, dalla manifestazione iniziale dei primi sintomi alla serie di interventi terapeutici di cura e osservazione. Ad esempio, si consideri il caso di cure attivate per uno stato di malattia che non è necessariamente idoneo a comportare incapacità al lavoro, come nel caso di ricovero ospedaliero in assenza di uno stato patologico, per accertamenti diagnostici e/o esami clinici.

Non deve stupire, nel quadro generale delineato, la circostanza che sia ammesso alla tutela anche il lavoratore affetto da malattia per colpa grave a lui addebitabile (Cass. 232/1975), per abuso di sostanze stupefacenti o anche per tentato suicidio (circ. Inps 45/1984).

 

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