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Malattia del Lavoratore

6 Set, 2020

Malattia Trattamento Normativo e Contrattuale  Comporto  Covid19 Licenziamento Disciplina e Prassi Amministrativa

Licenziamento Inefficacia Periodo di Comporto Emergenza Coronavirus Disabilità Grave o altre Condizioni di Salute Parte 4

L’interruzione del rapporto di lavoro

La Società, invero, ha due vie legali per procedere al licenziamento, entrambe vincolate a determinati presupposti:

Il licenziamento per superamento del periodo di conservazione del posto (comporto), laddove il lavoratore superi il limite di assenza oltre la durata del periodo di conservazione del posto e, eventualmente, oltre i periodi di aspettativa  successiva  non retribuita previsti dalla contrattazione applicata.

Il licenziamento per sopravvenuta inidoneità allo svolgimento delle mansioni, giuridicamente qualificato come un caso di impossibilità assoluta della prestazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1464 c.c. (in questo caso, salvo il limite operante  della sospensione, attesa la diversità di fattispecie, come di recente chiarito dall’INL)

Nel primo caso il licenziamento è un atto giuridico che opera autonomamente ed automaticamente al verificarsi del presupposto temporale, non essendo necessaria alcuna ulteriore ragione, ritenendosi quale presupposto il solo fatto oggettivo del decorso del tempo e dei giorni di assenza nei limiti già detti. L’azienda deve solo indicare, nella comunicazione di licenziamento, il superamento dei giorni di conservazione del posto.

Licenziamento in stato di malattia – Inefficacia

Il licenziamento intimato in pendenza del divieto di legge e contrattuale è viziato da illegittimità, nella specie di inefficacia. In questo senso, l’atto di recesso non è colpito da una sanzione di invalidità/nullità, ma da una sanzione di inefficacia, con una sospensione dell’effetto risolutorio del rapporto fino all’ultimo giorno di conservazione del posto e di cessazione della copertura legale/contrattuale, con il rientro del lavoratore in servizio. In realtà l’effetto solutorio coincide con l’ultimo giorno di malattia come regolarmente certificata, ovvero con l’ultimo giorno di aspettativa volontaria post-malattia eventualmente fruita. L’azienda non deve più effettuare alcun atto, l’efficacia sospesa del licenziamento rivive in quel preciso momento ed il rapporto di lavoro deve intendersi cessato, a tutti gli effetti di legge e contratto, con la suddetta data.

Effetti dello stato di malattia – durata del comporto

Secondo la disciplina dell’art. 2110 c.c., si evidenziano i seguenti effetti:

  • Assenza giustificata, con il connesso divieto di licenziamento, entro un periodo limite di conservazione del posto.
  • Diritto del lavoratore a percepire un trattamento economico nella misura e per il tempo stabiliti dalla normativa di legge e dal contratto collettivo applicato al rapporto.

(segue) La disciplina vigente in relazione all’emergenza coronavirus

Assenze di lavoratori con disabilita grave o altre particolari condizioni di salute (art. 26, d.l. 18/2020, commi 1, 2 e 6, convertito in legge 27/2020)

Su questi aspetti va segnalato l’intervento della prassi amministrativa, di cui al msg. INPS 2584/2020, 24 giugno, nel quale si rinviene la precisazione che, nell’ambito della categoria dei lavoratori privati aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia, l’articolo 26 è rivolto ai soli lavoratori dipendenti, con esclusione quindi dei lavoratori iscritti alla Gestione separata istituita presso l’INPS, ai sensi dell’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

Fino al 31 luglio 2020 è equiparato al ricovero ospedaliero di cui all’art. 19, comma 1, d.l. n. 9/2020, convertito in legge, il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorita sanitarie per i lavoratori dipendenti sia pubblici che privati:

  • in possesso del riconoscimento di disabilita grave ex 3, co. 3, l. n. 104/1992;
  • in possesso di certificazione attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ai sensi dell’art. 3, co. 1, della stessa legge n. 104.

Si ricorda che in caso di degenza ospedaliera è prevista una decurtazione ai 2/5 della normale indennità qualora non vi siano familiari a carico e che il termine massimo previsto per la trasmissione della certificazione eventualmente prodotta in modalità cartacea è pari all’anno di prescrizionedella prestazione.

Invero, la data del 31 luglio 2020, sopra indicata, dovrebbe  ritenersi in corso di proroga, in linea con l’estensione del periodo di emergenza sanitaria, nonostante il silenzio delle ultime disposizioni normative, le quali dovrebbero essere integrate/corrette  quanto prima, per indefettibili esigenze di coerenza dell’intero sistema; cfr., per la proroga dell’originaria data del 30 aprile al 31 luglio, d.l. 34/2020, convertito con legge 77/2020, art. 74. Il d.l. 83/2020 ha prorogato lo stato di emergenza al 15 ottobre, ma solo per le norme elencate dall’allegato 1 al decreto stesso. Tra queste non c’è quella dei lavoratori “fragili” che, dal 1° agosto, per assentarsi devono richiedere il tradizionale certificato di malattia (non essendo più sufficiente la loro condizione), oppure godere, nel caso di mansioni compatibili, del diritto al lavoro agile, prorogato al 15 ottobre.

Segue

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