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Malattia del Lavoratore Parte 5

29 Set, 2020

Malattia Trattamento Normativo e Contrattuale Comporto  Covid19  Licenziamento  Disciplina e Prassi Amministrativa. Parte 4 https://conflombardia.com/2020/09/14/lesperto-risponde/malattia-del-lavoratore-parte-4/pasquale-dui/

Controlli e Fasce Di Reperibilità. Patologia del Sistema di Tutela. Copertura Previdenziale Covid19. La Realtà. Infezione Covid e Infortunio sul Lavoro

Il controllo della malattia e le fasce di reperibilità

Per consentire il controllo dello stato di malattia, il lavoratore anche in modalità smart working  ha l’obbligo di essere reperibile presso l’indirizzo abituale o il domicilio occasionale durante tutta la durata della malattia, comprese le domeniche e i giorni festivi, nelle fasce orarie giornaliere dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19. Eventuali diverse disposizioni (più stringenti o elastiche) sono previste, ove del caso, dalla contrattazione collettiva applicabile.

L’obbligo del rispetto delle fasce di reperibilità è escluso per il lavoratore assente a causa di:

  • patologie gravi, che necessitano di terapie salvavita comprovate da idonea documentazione sanitaria.
  • Stati patologici sottesi e/o connessi ad una situazione di invalidità riconosciuta, secondo determinati gradi e per situazioni patologiche indicate dalla legge e dalla prassi amministrativa.

È opportuno rimarcare come la funzione della reperibilità nel proprio domicilio del lavoratore  ha una esclusiva finalità, quella di consentire il controllo da parte del datore di lavoro dello stato di malattia, non attuabile per altre vie, attesi i limiti di legge che impongono all’azienda di rivolgersi ai medici dell’inps o del Servizio Sanitario Nazionale. Il divieto di uscire di casa in quelle fasce orarie, pertanto è svincolato dalla natura e dagli effetti della malattia, salve le eccezioni viste per i casi gravi tassativamente stabiliti dalla legge, e, dunque, anche da attestazioni del medico specialista e del medico curante che ritengano compatibile lo stato di malattia con la vita all’aria aperta. Ciò deriva dalla assorbente circostanza che lo scopo che la norma sulla reperibilità si prefigge è quello dell’organizzazione amministrativa del sistema dei controlli e non ammette deroghe.

 

La patologia del sistema di conservazione del posto per malattia

La durata del periodo di comporto previsto dalla contrattazione collettiva è caratterizzato dal parziale addossamento dei relativi oneri economici a carico dell’impresa, nell’ambito del sistema di tutela economica previsto per operai, impiegati, quadri, tutti soggetti all’assicurazione di malattia gestita dall’inps che – concretamente – eroga una indennità di natura previdenziale a copertura parziale della retribuzione, fino al 67%, a seconda della durata dell’assenza. La contrattazione collettiva di riferimento chiude il cerchio, prevedendo – salvo qualche rara eccezione, per comparti/settori marginali e deboli sul fronte delle tutele economiche/normative in genere – una integrazione dell’indennità INPS, fino al raggiungimento dell’importo netto della retribuzione del periodo di malattia (o dell’importo minore eventualmente stabilito), ovvero a copertura del 100% della retribuzione, sempre nei limiti massimi della tutela Inps, che prevede l’erogazione dell’indennità per 180 giorni nell’anno solare, secondo le regole previdenziali del comporto.

 

La reale portata della copertura previdenziale Covid19 nel sistema di tutela contro la malattia

A stretto rigore, secondo quanto esposto nei capitoli precedenti, la copertura Covid19 opera innanzitutto per due misure di contenimento, riferite alle fattispecie di: 1) quarantena dei soggetti che hanno avuto contatti stretti con persone affette da Covid19 e 2) permanenza domiciliare dei soggetti provenienti da zone estere a rischio. Gli altri casi previsti dalla legislazione speciale si riferiscono ai 3) lavoratori che versano in certificate condizioni di “rischio” come la disabilità grave, lo stato di immunodepressione, lo svolgimento di terapie salvavita o gli esiti di patologie oncologiche. Il fattore comune è dato, come visto, dall’equiparazione alla malattia e dall’esclusione dal comporto.

A stretto rigore, dunque, le coperture non operano per il contagio Covid19, ma per l’esposizione a rischio di contagio, sulla base di situazioni selettive in funzione preventiva del rischio di contrazione della malattia e del connesso pericolo di vita.

Le assenze di cui sopra, invero, sono potenzialmente contenute nel tempo, ma occorre considerare che la durata di possibili alterazioni morbose ulteriori, per un soggetto che abbia contratto il virus e superato il contagio, non è ancora esattamente prevedibile nei suoi profili di connessione. Al riguardo basti considerare che, a seguito di riscontri sanitari ed epidemiologici sono state riscontrate:

  • Problematiche di tipo respiratorio
  • Debilitazioni accentuate dei soggetti infettati
  • Segni di astenia e difficoltà di movimento
  • Disturbi alla sfera cognitiva ed emotiva
  • Disorientamento e perdita del gusto e/o dell’olfatto
  • Necessità di riabilitazione “ad personam”, di intensità e durata variabili e non prevedibili.

Questi stati patologici e morbosi, diretta conseguenza di una infezione Covid19, non contratta in occasione di lavoro, sono sicuramente da ascriversi alla tutela sanitaria ed economica/normativa di malattia, ma non godono, a rigore dell’esenzione dal calcolo del comporto.

 

L’infezione Covid19 contratta in occasione di lavoro – Infortunio sul lavoro

L’infezione contratta a causa e/o in “occasione di lavoro”, diversamente, come ben noto, è ascritta alla tutela contro gli infortuni sul lavoro.

L‘art. 42 del d.l. Cura Italia 18/2020, convertito con legge 27/2020, garantisce l‘indennizzabilità dell‘infezione Covid19 contratta in occasione di lavoro. Alcune recenti istruzioni dell‘Inail hanno determinato perplessità in quanto apparentemente rivolte a “confezionare“ una presunta, generalizzata responsabilità del datore di lavoro – o dei dirigenti preposti con deleghe ad hoc – in caso di infortunio correlato ad infezione Covid19 (cfr., da ultimo, circolare Inail 22/2020 e già, precedentemente, nota 13/2020), ma una simile interpretazione è stata poi superata da uno specifico intervento in sede di emendamento al Decreto Liquidità approvato il 21 maggio scorso dalle Commissioni riunite Finanza e Attività Produttive della Camera, ai sensi del quale l’obbligo datoriale di tutelare le condizioni di lavoro previste dall’art. 2087 c.c. può ritenersi assolto applicando le prescrizioni contenute nel “Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus negli ambienti di lavoro”. Sull’aspetto specifico ho già espresso la mia posizione in un post del 25 maggio 2020.

In caso di assorbimento nell’alveo della tutela per infortunio sul lavoro, notoriamente, la tutela è molto più ampia e favorevole.

(fine)

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