Quali sono le potestà regolamentari e i limiti a carico dell’amministrazione all’atto di emanare un Regolamento comunale in materia di Ncc Natanti?
Inquadramento Normativo
Prima di procedere alla disamina, si rende necessario inquadrare da un punto di vista normativo la disciplina del Noleggio con Conducente.
Anzitutto si devono individuare i soggetti giuridici deputati a normare la materia, nonché i limiti entro i quali si possa esplicare tale potestà nel rispetto della gerarchia delle fonti legislative.
Potestà legislativa
La materia non rientra nella legislazione esclusiva dello stato ex art. 117 della Costituzione.
Con ragionevole approssimazione se ne deduce che tale materia può rientrare nell’ambito della potestà legislativa concorrente o tuttalpiù nell’ambito della potestà legislativa Regionale, in quanto trattasi comunque di materia non esclusivamente riservata allo Stato.
Come noto, nel nostro ordinamento giuridico vige la regola della gerarchia delle fonti, secondo cui, la norma di fonte inferiore non può porsi in contrasto con la norma di fonte superiore, pena l’invalidità della fonte inferiore, previo accertamento dell’Autorità Giudiziaria.
Tutto ciò premesso, si ricorda che
– le leggi dello Stato e le Leggi Regionali sono fonti normative primarie.
– tali fonti normative Statali e Regionali devono essere fra loro coordinate in modo che non sorga un contrasto fra leggi di pari rango.
Per quel che ci interessa è sufficiente sapere che, in linea di principio, la materia del Noleggio Con Conducente, in quanto soggetta a legislazione concorrente, può essere normata da una Legge Statale ed anche da una Legge Regionale, purché quest’ultima non violi i principi fondamentali dettati dalla prima e purché entrambe non siano contrarie alla Costituzione od a leggi di rango Costituzionale.
-Potestà regolamentare
Più complessa ed articolata appare la ripartizione della potestà regolamentare.
Sempre sulla scorta dell’art. 117 della Costituzione, possiamo correttamente affermare che, di norma, la potestà regolamentare spetta alle Regioni ovviamente escluse le materie di esclusiva competenza legislativa dello stato, ovvero ai Comuni.
Più in particolare, i Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.
La genericità della norma sul punto non consente di stabilire entro quali limiti i Comuni possano regolamentare una materia, come quella in esame del noleggio con conducente, in quanto sembrerebbe, almeno di primo acchito, che il potere regolamentare degli stessi sia relegato all’ambito meramente organizzativo delle funzioni loro attribuite (ad esempio emanazione del regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale).
Tuttavia, si rinvengono pronunce di segno univoco cfr. Consiglio di Stato, sez V, 27.9.2004 n. 6317 secondo cui la potestà regolamentare degli enti locali può spaziare anche al di là delle materie elencate espressamente nelle norme, in considerazione della caratterizzazione degli enti locali a fini generali.
In definitiva i comuni possono anche emanare regolamenti in materie non specificamente attinenti all’organizzazione delle funzioni loro attribuite, ma spaziare anche in altri ambiti e materie, purché attinenti ad interessi squisitamente locali (legati cioè al territorio ed alla popolazione) e non in contrasto con norme di rango superiore in ossequio al principio di sussidiarietà.
Tutto ciò premesso, possiamo correttamente affermare che, in materia di noleggio con conducente, i Comuni potrebbero essere investiti di potestà regolamentare.
Peraltro, nel nostro ordinamento giuridico è la stessa legge quadro statale vigente in materia L. 15 gennaio 1992 n. 21 artt. 4 e 5 ad attribuire espressamente ai Comuni potestà regolamentare in tema di requisiti e condizioni per il rilascio della licenza del servizio di taxi e per l’autorizzazione all’esercizio del servizio di noleggio con conducente.
Occorrerà però verificare che il Comune non abbia esercitato tale potestà, emanando regole in contrasto con quanto espressamente disposto dai principi contenuti nelle Leggi quadro Nazionali e con i criteri di massima dettati dalle Leggi Regionali per la redazione dei regolamenti locali ai sensi dell’art. 4 della L. 21/92.