Conflombardia

Italia

Conflombardia

Il Portale delle Partite Iva

Ncc Natanti. Il pontile di attracco.

31 Ott, 2020

Ncc Natanti. Uno dei punti focali, attorno ai quali ruota l’intera normativa, riguarda la localizzazione e la definizione del pontile d’attracco. Si tratta di un argomento di grande importanza poiché aiuta a delineare, con grande precisione, la differenza fra Ncc in generale e servizio Taxi.

Definizione del servizio

Il servizio pubblico non di linea, effettuato con unità di navigazione, è rivolto a un’utenza specifica che avanza, presso il pontile o la rimessa, apposita richiesta per una determinata prestazione.

I pontili di attracco

L’esercizio dell’attività di servizio pubblico non di linea, mediante unità di navigazione, avviene presso la rimessa e/o i pontili di attracco di cui il  titolare dell’autorizzazione deve essere munito, presso i quali avviene lo stazionamento, l’imbarco e lo sbarco dei passeggeri.

Sede del titolare

La sede del soggetto titolare dell’autorizzazione (nonché la rimessa o il pontile) devono essere situati esclusivamente nel territorio comunale nell’ambito del quale è stata concessa la licenza. Nell’autorizzazione sono riportati gli estremi della sede e della rimessa o del pontile di stazionamento del natante. Lo spostamento della sede dell’attività nel territorio di altro comune comporta l’immediata decadenza dell’autorizzazione.

Acquisizione e fruizione del servizio

Le prenotazioni di trasporto, per il servizio di noleggio con conducente, sono effettuate presso il pontile, o presso la rimessa o il pontile a disposizione del concessionario.

L’inizio e il termine di ogni singolo servizio deve avvenire presso la rimessa o il pontile, indicati nell’autorizzazione; questi devono essere ubicati nel comune, che ha rilasciato la licenza, con ritorno al medesimo punto di partenza; il prelevamento e l’arrivo a destinazione dell’utente possono invece avvenire anche nel territorio di altri comuni.

Accesso nel territorio di altri comuni

Nell’espletamento del servizio è ammesso l’accesso nel territorio di altri Comuni, se da questi consentito, in applicazione di quanto previsto dall’art. 5-bis della Legge 21 del 1992, dandosi atto che è sempre consentito l’accesso nel territorio da parte di titolari di autorizzazioni rilasciate da altri Comuni.

Taxi, ncc e amministrazioni comunali – interessi contrapposti

È notoria la lunga diatriba che ha visto e tuttora vede contrapporsi gli interessi dei taxisti e dei noleggiatori con conducente soprattutto a seguito delle modifiche apportate alla legge quadro n. 21/92, poi sospese, e ancor oggi in attesa di una ridefinizione organica della materia, nonché recentemente oggetto di contrastanti pronunce giurisprudenziali.

Seppur con grande semplificazione e approssimazione, infatti, i taxisti vorrebbero, ovviamente, l’adozione di norme che impongano agli Ncc di captare la clientela rigorosamente presso l’autorimessa o la sede sita all’interno del territorio comunale.

I noleggiatori vorrebbero, per contro, poter stazionare e liberamente girare sul territorio, anche fuori dai confini territoriali del Comune, che rilascia loro l’autorizzazione, e così captare potenziali clienti e iniziare lo svolgimento del servizio senza limitazioni di sorta.

I Comuni, dal canto loro, hanno evidentemente interesse a fornire un servizio stabile sul territorio alla cittadinanza o ai turisti, poiché lo scopo precipuo del rilascio di autorizzazioni, per lo svolgimento di servizi non di linea, ha come fine proprio quello di sopperire alle carenze del trasporto pubblico in loco.

Sarebbe pertanto privo di utilità, per un’amministrazione, il rilascio di un’autorizzazione di Ncc a un soggetto che poi, di fatto, andrebbe a svolgere sistematicamente il servizio in luoghi diversi.

Articoli recenti