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Partite Iva il Mercato del Gas Naturale Parte 2

3 Nov, 2020

Continua l’informazione sul mercato del Gas Naturale. La storia della sua liberalizzazione.

Il Mercato del Gas prima e dopo la liberalizzazione Parte 2 

 Il processo di liberalizzazione in ambito comunitario.

Il Decreto Letta recepisce i contenuti definiti, a livello comunitario, dalla Direttiva n. 98 30 CE, che stabilisce norme comuni per il mercato interno del gas naturale con l’obiettivo di realizzare un mercato concorrenziale europeo. Attraverso la creazione di singoli mercati nazionali liberi. Il recepimento delle direttive europee in materia di liberalizzazione del mercato dell’energia e del gas nel caso dell’energia elettrica avvenuto attraverso il c.d. Decreto Bersani del 1999 è stato preceduto, come si è detto in precedenza, dall’istituzione dell’Aeeg, organo con compiti di regolazione e controllo, elemento essenziale di garanzia del corretto funzionamento di un mercato e dell’ osservanza delle regole da parte di tutti i soggetti coinvolti.

 La liberalizzazione del mercato del Gas Naturale in Italia

Il Decreto Letta ha stabilito che le attività di importazione, trasporto e dispacciamento,

distribuzione e vendita di gas naturale sono libere e sono soggette, a secondo della specifica attività, a procedimenti autorizzativi importazione o concessori produzione, stoccaggio ovvero assegnate tramite gara distribuzione. Inoltre, in linea con uno dei principali obiettivi della direttiva comunitaria, il Decreto Letta stabilisce che in nessun caso, salvo comprovato e oggettivo impedimento, le imprese del gas naturale possono negare l’accesso al sistema trasporto e stoccaggio agli operatori altre imprese o clienti idonei che ne facciano richiesta. L’accesso deve quindi essere assicurato a tutti gli utenti in maniera non discriminatoria e trasparente secondo regole e tariffe soggette alla verifica dell’ Aeeg.

Viene anche stabilito che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del Decreto Letta i clienti gas con consumi superiori a 200.000 mc anno sono idonei. Mentre quelli con consumi inferiori a tale soglia acquisiscono la qualifica di idoneità a partire dal 1º Gennaio 2003. I clienti idonei acquisiscono, per effetto del Decreto Letta, la capacità di stipulare contratti di fornitura, acquisto e vendita di gas naturale con qualunque operatore sia in Italia che all’estero. In particolare gli utenti domestici, che prima della liberalizzazione potevano comprare il gas solo dal proprio distributore locale, possono scegliere, a partire dal 1 Gennaio 2003, il fornitore che offra le condizioni ritenute più convenienti.
Altra novità sostanziale è la separazione tra l’attività di distribuzione e quella di vendita prima affidate ad un unico soggetto: per tutte le società di distribuzione si è provveduto alla separazione societaria, al fine di creare una nuova società che si occupi esclusivamente della vendita del gas. La società di distribuzione quindi si limita al servizio di trasporto del gas fino all’utente finale, comprensivo della gestione e manutenzione della rete e di tutte le altre attività connesse alla rete fisica di distribuzione; mentre la società di vendita svolge invece l’attività commerciale della fornitura del gas.

Continueremo l’ informazione nella parte 3.

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