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Il Mercato del Gas i Fornitori di Ultima Istanza

5 Nov, 2020

I Fornitori di Ultima Istanza. In questo articolo e in quelli successivi vengono illustrati alcuni aspetti della liberalizzazione poco conosciuti al di fuori del settore.

I Fornitori di Ultima Istanza F.U.I.

La delibera Arg gas n. 131 10 dell’Aeeg ha disciplinato l’attività dei fornitori di ultima istanza, cioè degli operatori responsabili delle forniture di ultima istanza a partire dal 1°ottobre o data successiva se del caso dell’anno di individuazione fino al 30 settembre dell’anno successivo, fornendo i clienti finali alle condizioni e secondo le modalità previste dall’Aeeg per il mercato tutelato.

E’ infatti previsto che, per alcune tipologie di clienti finali prive di un fornitore per ragioni indipendenti dalla loro volontà, venga assicurata la continuità del servizio di vendita del gas naturale da parte dei fornitori individuati come Fui. A decorrere dal 1°ottobre 2011, le tipologie di clienti finali che godono della garanzia di Fui sono:

  • – clienti domestici
  • – condomini con uso domestico con consumi non superiori a 200.000 standard metri cubi anno ;

L’individuazione del Fui avviene attraverso procedure ad evidenza pubblica organizzate dall’ Acquirente Unico, secondo le disposizioni stabilite dall’Aeeg, per macro-aree di prelievo cinque. In ogni procedura di gara, al termine del procedimento, per ciascuna delle cinque macro aree, viene stilata una graduatoria con i nominativi dei venditor individuati come Fui.

La pubblicazione della classifica è a garanzia dei clienti finali poiché, in caso di raggiungimento del quantitativo annuo di gas offerto in sede di gara da parte della prima società di vendita, potrà essere attivato il venditore nella posizione successiva della graduatoria.

La richiesta di attivazione del servizio deve essere presentata al Fui dall’impresa di distribuzione o dall’impresa di trasporto, e al fine di rendere esecutiva l’attivazione del servizio a partire dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della richiesta, la richiesta deve pervenire al Fui entro il quindici di ciascun mese. Il fornitore di ultima istanza subentrato, entro 15 giorni dall’attivazione della fornitura, è tenuto a darne comunicazione al cliente finale.

Dopo l’attivazione della fornitura di ultima istanza è comunque garantita la facoltà al cliente finale di concludere un contratto di fornitura nel mercato libero anche con lo stesso Fui.

Segue Parte 2

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