Gli effetti collaterali dell’emergenza Sanitaria determinati dal collasso delle Ast
L’esplosione della crisi Covid, con i nuovi provvedimenti emergenziali, oltre ad una serie significativa di effetti negativi sul sistema economico e imprenditoriale (soprattutto PMI e microimprese), porta con sé anche ulteriori effetti collaterali (uso non a caso la terminologia bellica, delle guerre non ponderate a sufficienza) in svariati ambiti, non ultimo quello amministrativo/burocratico.
Penso, per esempio, al sistema amministrativo del servizio sanitario nazionale che, a quanto risulta da notizie di stampa e da realtà acclarate che si trascinano da tempo immemore, non riesce a trasmettere tempestivamente i documenti cartacei necessari ad attestare la malattia Covid oppure la quarantena o la sorveglianza domiciliare fiduciaria ad essa collegate.
Risulta, addirittura, che svariate amministrazioni segnalano che le comunicazioni dell’autorità sanitaria vengono effettuate per via telefonica ai soggetti interessati che, dal canto loro, devono necessariamente informare l’impresa per cui lavorano.
La situazione ripropone un vuoto di servizi amministrativi che si era verificato già nel corso del lockdown di primavera, aumentando le responsabilità del sistema, ovvero degli organi di gestione apicali, che, alla luce dei precedenti, non potevano non sapere.
I fastidiosi [eufemismo] problemi che ne conseguono e che impattano sul sistema sanitario, oltremodo mettendo in difficoltà i datori di lavoro, derivano dalla circostanza che gli strumenti di tutela – sanitaria e, soprattutto, economica – in tema di malattia sono funzionalmente dipendenti e condizionati dall’emissione di un provvedimento amministrativo e formale dell’autorità sanitaria competente.
Tra questi rientra in primo luogo l’assenza per malattia o quarantena Covid. Sia lo stato di malattia sia la quarantena devono essere certificati dall’autorità sanitaria, altrimenti l’istituto non può essere attivato.
Se la comunicazione avviene per telefono, come risulta attualmente, soprattutto per la quarantena e la permanenza domiciliare fiduciaria, il datore di lavoro si trova in una alternativa stringente, che genera un evidente corto circuito: il lavoratore non può recarsi in azienda per lavorare ed è in uno stato di assenza di certificazione medica sanitaria.
Verosimilmente, la giustificazione della causale di assenza dal lavoro potrà essere precisata e/o corretta successivamente, in seguito alla – comunque tardiva – emissione della certificazione da parte della autorità sanitaria competente. Ma il sistema non funziona correttamente.
L’impresa potrebbe essere cautelativamente indotta ad adottare un provvedimento di attivazione di smart working, di ferie forzate, di permessi retribuiti o (peggio) non retribuiti, in uno scenario evidente di confusione cha dal ridicolo declina paurosamente nel grottesco. La certificazione aiuterà a regolarizzare il tutto, certamente. Ma il sistema non funziona correttamente.
L’assenza di certificazione di malattia Covid impone l’emissione di una certificazione ad hoc, anche al fine della possibile esclusione dei giorni di affezione morbosa dal calcolo del periodo di comporto e conservazione del posto di lavoro, verosimilmente attraverso il meccanismo indiretto della equiparazione al ricovero ospedaliero. La tardività recupererà tutto (non senza ostacoli e difficoltà di natura amministrativa). Ma il sistema non funziona correttamente.
Gli altri profili che rilevano, in questo generale contesto di assenza di certificazioni tempestive, si ravvisano negli altri, seguenti casi:
- Infortunio sul lavoro per contagio Covid contratto in occasione di lavoro, a sensi delle disposizioni di legge. L’impresa, in via cautelativa, dovrà comunque inoltrare una immediata e tempestiva denuncia di infortunio, seppure carente del c.d. primo certificato medico, comunicando la circostanza in assenza di documentazione sanitaria, sperando di aggirare le incombenti sanzioni.
- Congedo retribuito al 50%, connesso allo stato di quarantena o sorveglianza domiciliare fiduciaria dei figli di età inferiore a 14 anni per la frequenza scolastica ed attività connesse. Tale assenza deve essere disposta dal dipartimento prevenzione della AST competente, la quale però non è in grado di procedere tempestivamente.
- Assenza del lavoratore e dei figli minorenni per lo svolgimento di accertamenti sanitari (funzione pubblica). Anche tale assenza deve essere certificata dalle competenti autorità sanitaria.
Mi fermo qui, anche se sono convinto che emergeranno ulteriori, assimilabili disfunzioni, imputabili a colpa inemendabile delle autorità nazionali e locali del SSN.