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A partire dal 18 novembre e fino al 14 gennaio 2021 sarà possibile richiedere il contributo a fondo perduto per gli esercenti dei centri storici dei comuni capoluogo di provincia o di città metropolitana colpiti dal calo dei turisti stranieri causato dell’emergenza Covid19, previsto dall’art. 59 del Decreto Agosto n. 104 2020.
Chi sono i beneficiari dell’agevolazione?
Sono beneficiari della misura soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, negozi e attività economiche dei centri storici delle città d’arte penalizzati dal crollo dei turisti stranieri causato dal Covid19.
L’articolo 59 del decreto Agosto ha previsto l’erogazione ai soggetti esercenti attività di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nei centri storici zone A o equivalenti dei comuni capoluogo di provincia o di città metropolitana ad alta presenza di turisti stranieri. Si tratta di 29 comuni. Noi elenchiamo quelli della Lombardia. Milano, Como, Bergamo. Cioè le città che hanno registrato prima dell’emergenza sanitaria presenze turistiche di cittadini stranieri almeno tre volte superiori al numero dei residenti per i capoluoghi di provincia o in numero pari o superiore a quello dei residenti per i capoluoghi di città metropolitana. Come Conflombardia promoviamo per ottenere sudette agevolazioni per tutte le Partite Iva coinvolte nel lockdonw. Oggi questi sono le Partite Iva che rientrano nei requisiti per poter accedere.
Quali sono le agevolazioni previste?
L’importo è calcolato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di giugno 2020 e quello del giugno 2019 nelle seguenti misure:
- 15 per cento per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a quattrocentomila euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto;
- 10 per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a quattrocentomila euro e fino a un milione di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto;
- 5 per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a un milione di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso
Contributo riconosciuto per un ammontare non inferiore a mille euro per le persone fisiche e a duemila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche. Detti importi minimi sono altresì riconosciuti ai soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° luglio 2019. In ogni caso, l’ammontare del contributo a fondo perduto non può essere superiore a 150.000 euro.
Qual’è la scadenza prevista per la presentazione delle domande di contributo?
Domande presentabili dal 18 novembre fino al 14 gennaio 2021.
Questi i dati da indicare nell’istanza:
- Il codice fiscale del soggetto, persona fisica persona non fisica, che richiede il contributo.
- Il codice fiscale del legale rappresentante del soggetto che richiede il contributo, nei casi in cui quest’ultimo sia diverso dalla persona fisica ovvero nel caso in cui il soggetto richiedente sia minore o interdetto.
- Nel caso in cui il soggetto richiedente sia un erede che prosegue l’attività di un soggetto deceduto, il codice fiscale del de cuius.
- L’indicazione se i ricavi o compensi dell’anno 2019 sono inferiori o uguali a 400.000 euro, sono superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione di euro oppure sono superiori a 1 milione di euro
- L’indicazione se il soggetto richiedente ha iniziato l’attività a partire dal 1° luglio 2019.
- L’indicazione se il soggetto richiedente esercita le attività secondo le previsioni del comma 1 dell’articolo 59 del decreto.
- L’ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito ai mesi di giugno 2020 e giugno 2019, degli esercizi di cui al comma 1 dell’articolo 59 del decreto, realizzati nelle zone A dei comuni di cui al medesimo comma 1, nonché il codice catastale dei predetti comuni.
- L’Iban del conto corrente intestato al soggetto richiedente il contributo.
- La firma e la data di sottoscrizione dell’istanza.
- Il codice fiscale dell’eventuale soggetto incaricato della trasmissione telematica dell’istanza.
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