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Conflombardia Lavoratori fragili trattamento

17 Nov, 2020

Lavoratori fragili, trattamento, certificazione, istruzioni, Inps Inail

Con il messaggio Inps 2584 2020 è stata illustrata la tutela riconosciuta ai lavoratori dipendenti dei settori privato e pubblico in condizione di particolare fragilità.

Nello specifico, è stato precisato che per i soggetti in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità art. 3, comma 3, legge 104 1992 o in presenza di condizioni di rischio determinate da immunodepressione, esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, debitamente certificate mediante riconoscimento di disabilità art. 3, comma 1, della legge 104 1992. l’intero periodo di assenza dal servizio viene equiparato a degenza ospedaliera a fronte della presentazione del certificato di malattia.

La condizione di rischio, in assenza del verbale di riconoscimento della disabilità di cui al citato articolo 3, comma 1, legge 104 1992, può anche essere attestata dagli organi medico-legali operanti presso le Autorità sanitarie locali territorialmente competenti.

Quale Tutela

Il termine della tutela, inizialmente stabilito al 30 aprile 2020, è stato successivamente prorogato al 31 luglio 2020.

L’equiparazione per i lavoratori aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia comporta il riconoscimento della prestazione economica e della correlata contribuzione figurativa entro i limiti del periodo massimo assistibile previsto dalla normativa vigente per la specifica qualifica e il settore lavorativo di appartenenza.

Tanto premesso, con il messaggio 4157 2020, 9 novembre 2020, l’Inps comunica che è stata disposta un’ulteriore proroga al 15 ottobre 2020 del termine previsto per la tutela in questione, che, allo stato attuale, risulta quindi riconosciuta ai lavoratori considerati fragili per periodi di assenza dal lavoro compresi tra il 17 marzo 2020 e il 15 ottobre 2020, salvo ulteriori eventuali proroghe in divenire.

Per accedere alla tutela in argomento

Il lavoratore dovrà produrre la certificazione di malattia riportante il periodo di prognosi e l’indicazione della condizione di fragilità con gli estremi della documentazione relativa al riconoscimento della disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 104 2020, ovvero della condizione di rischio derivante da immunodepressione, esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita, attestata dagli organi medico-legali delle Autorità sanitarie locali territorialmente competenti.

Infine, è stato altresì previsto, a decorrere dal 16 ottobre 2020 e fino al 31 dicembre 2020, per i lavoratori fragili in commento, l’esercizio di norma dell’attività lavorativa in modalità agile anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.

Tutti i datori di lavoro, pubblici e privati, inoltre, possono inviare le richiesta di visita medica, per lavoratori e lavoratrici fragili, ai servizi territoriali dell’Inail tramite apposito servizio online. A renderlo noto è lo stesso Inail, dopo la proroga delle norme sulla sorveglianza sanitaria eccezionale fino al prossimo 31 dicembre (www.inail.it).

 

 

 

 

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