La situazione attuale in tema di rapporti reciproci tra malattia Covid, quarantena fiduciaria, calcolo del comporto in relazione alle giornate massime indennizzabili Inps (indennità di malattia) ed al connesso divieto di licenziamento (art. 2110 c.c. e disposizioni del Ccnl applicato al rapporto) è diventata piuttosto caotica, laddove riguardata nelle successioni temporali dell‘anno 2020 in corso, così come disciplinate dalla legislazione emergenziale.
Per dare uno sguardo d‘insieme, nelle tre fasce di copertura, da marzo 2020 a dicembre 2020, è opportuno schematizzare e riassumere la disciplina: 1) per tipologia di eventi, 2) per tipologia di situazioni e soggetti coinvolti e 3) per la relativa copertura economica/normativa.
Disciplina in vigore dal 17 marzo 2020
Quarantena
Le persone per le quali l’autorità competente abbia disposto l’obbligo di quarantena vengono poste in quarantena fiduciaria da parte dell’autorità competente (Ast); I periodi di assenza dal lavoro per quarantena fiduciaria sono considerati come malattia e non sono computabili ai fini del comporto
Lavoratori fragili e a rischio
I lavoratori pubblici o privati con disabilità grave certificata ai sensi della L. 104/92 e i lavoratori pubblici o privati ai quali sia stata certificata una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti di patologie oncologiche e delle relative terapie salvavita, ai sensi della L. 104/92, fino al 30 aprile 2020, vengono tenuti a casa su disposizione del medico curante. I periodi di assenza dal lavoro sono equiparati al ricovero ospedaliero, ai fini economici. Quanto al periodo di comporto, fa fede quanto previsto dal Ccnl applicato al singolo lavoratore circa l’esclusione o meno dei periodi di ricovero ospedaliero dal computo
Lavoratori Covid
I lavoratori malati di Covid19 o asintomatici risultati positivi al tampone vengono posti in malattia dal medico curante; a questi lavoratori si applica quanto previsto per la malattia: trattamento economico e computo del periodo di assenza ai fini del calcolo del comporto
Disciplina in vigore dal 19 Maggio 2020
Quarantena
Le persone per le quali l’autorità competente abbia disposto l’obbligo di quarantena vengono poste in quarantena fiduciaria da parte dell’autorità competente (Ast); I periodi di assenza dal lavoro per quarantena fiduciaria sono considerati come malattia e non sono computabili ai fini del comporto.
Lavoratori fragili e a rischio
I lavoratori pubblici o privati con disabilità grave certificata ai sensi della L. 104/92 e i lavoratori pubblici o privati ai quali sia stata certificata una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti di patologie oncologiche e delle relative terapie salvavita, ai sensi della L. 104/92, fino al 31 luglio 2020, vengono tenuti a casa su disposizione del medico curante. I periodi di assenza dal lavoro sono equiparati al ricovero ospedaliero, ai fini economici. Quanto al periodo di comporto, fa fede quanto previsto dal Ccnl applicato al singolo lavoratore circa l’esclusione o meno dei periodi di ricovero ospedaliero dal computo
Lavoratori Covid
I lavoratori malati di Covid19 o asintomatici risultati positivi al tampone vengono posti in malattia dal medico curante; a questi lavoratori si applica quanto previsto per la malattia: trattamento economico e computo del periodo di assenza ai fini del calcolo del comporto
Disciplina in Vigore dal 15 Agosto 2020
Quarantena
Le persone per le quali l’autorità competente abbia disposto l’obbligo di quarantena vengono poste in quarantena fiduciaria da parte dell’autorità competente (Ast); I periodi di assenza dal lavoro per quarantena fiduciaria sono considerati come malattia e non sono computabili ai fini del comporto
Lavoratori fragili e a rischio
I lavoratori pubblici o privati con disabilità grave certificata ai sensi della L. 104/92 e i lavoratori pubblici o privati ai quali sia stata certificata una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti di patologie oncologiche e delle relative terapie salvavita, ai sensi della L. 104/92,:
- Fino al 15 ottobre 2020 vengono tenuti a casa su disposizione del medico curante, che deve riportare, sul certificato medico, gli estremi della certificazione del possesso dei requisiti della L. 104
- Dal 16 ottobre 2020 e fino al 31 dicembre 2020 devono svolgere la prestazione lavorativa in modalità di smart working
- Fino al 15 ottobre 2020 i periodi di assenza dal lavoro sono equiparati al ricovero ospedaliero, ai fini economici. Quanto al periodo di comporto, fa fede quanto previsto dal Ccnl applicato al singolo lavoratore circa l’esclusione o meno dei periodi di ricovero ospedaliero dal computo
- Dal 16 ottobre 2020, essendo in smart working, quindi a tutti gli effetti in servizio, hanno diritto alla normale retribuzione
Lavoratori Covid
I lavoratori malati di Covid19 o asintomatici risultati positivi al tampone vengono posti in malattia dal medico curante; a questi lavoratori si applica quanto previsto per la malattia: trattamento economico e computo del periodo di assenza ai fini del calcolo del comporto