Conflombardia comunica di seguito le nuove modalità attinenti all’imposta di bollo sulle fatture elettroniche e le relative scadenze di pagamento da monitorare.
Il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 4 dicembre 2020 pubblicato nella G.U. n. 314 del 19 dicembre 2020, interviene nuovamente, modificando il citato art. 6, comma 2, del D.M. 17 giugno 2014, sulle scadenze di versamento dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche che saranno emesse dal 1° gennaio 2021. A seguito delle citate modifiche, per le fatture elettroniche emesse dal 1° gennaio 2021, il versamento andrà effettuato entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre quindi, non, come accade ora, entro il giorno 20 del primo mese successivo al trimestre.
Tale regola subisce una deroga con riferimento al secondo trimestre aprile, maggio e giugno. infatti, il versamento dell’imposta di bollo in tale caso andrà effettuato entro il 30 settembre.
Le nuove scadenze trovano applicazione anche per le casistiche di imposta di bollo dovuta in misura non superiore ad euro 250.
Conseguentemente.
Nei casi in cui l’ammontare dell’imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche emesse nel primo trimestre solare dell’anno sia di importo inferiore ad euro 250 ma l’importo complessivo dell’imposta dovuta per il primo e secondo trimestre è, comunque, superiore ad euro 250, il versamento può essere effettuato nei termini previsti per il versamento dell’imposta relativa alle fatture emesse nel secondo trimestre dell’anno e, quindi, entro il 30 settembre. Considerando anche l’imposta dovuta per le fatture emesse nel secondo trimestre dell’anno, l’importo complessivo da versare è inferiore ad euro 250, il versamento dell’imposta relativa al primo e secondo trimestre dell’anno può essere effettuato nei termini previsti per il versamento dell’imposta dovuta in relazione alle fatture elettroniche emesse nel terzo trimestre dell’anno e, quindi, entro il 30 novembre.
Le nuove scadenze
- Imposta di bollo I trimestre superiore a 250 euro. entro il 31 maggio.
- imposta di bollo I trimestre inferiore a 250 euro. entro il 30 settembre.
- imposta di bollo II trimestre. entro il 30 settembre.
- imposta di bollo I e II trimestre inferiore a 250 euro. entro il 30 novembre.
- imposta di bollo III trimestre. entro il 30 novembre.
- imposta di bollo IV trimestre. entro il 28 29 febbraio dell’anno successivo.
Integrazione delle fatture da parte dell’Agenzia delle entrate
Sempre il decreto del Mef 4 dicembre 2020 ancorché dal punto di vista tecnico/operativo si dovrà attendere apposito provvedimento direttoriale, che sarà pubblicato agli inizi del 2021 stabilisce che.
- L’Agenzia delle entrate, in base ai dati in suo possesso, procederà, per ciascun trimestre, all’integrazione delle fatture che sono soggette ad imposta di bollo, ancorché il contribuente non l’abbia evidenziata all’interno delle fatture stesse.
- Entro il 15 del primo mese successivo alla chiusura di ciascun trimestre, l’informazione, di cui al punto precedente, verrà messa a disposizione del contribuente ovvero dell’intermediario delegato, in base a quanto sarà delineato dall’apposito provvedimento direttoriale. In tale caso, il contribuente ovvero il suo intermediario delegato, qualora non ritenga corretto quanto contestato dall’Agenzia delle entrate, dovrà procedere, entro l’ultimo giorno del primo mese successivo alla chiusura del trimestre per le sole fatture relative al secondo trimestre, la variazione potrà essere effettuata entro il 10 settembre, alla variazione dei dati comunicati.
Invece, qualora il contribuente ovvero intermediario delegato non proceda a variazioni, le integrazioni effettuate dall’Agenzia delle entrate si intenderanno confermate.
Modalità di pagamento e codici tributo
Si ricorda, infine, che il pagamento dell’imposta di bollo può avvenire, in via alternativa.
- mediante il servizio presente nella citata area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate.
- con addebito su conto corrente bancario o postale.
- utilizzando il modello F24 predisposto dall’Agenzia delle entrate.
L’Agenzia delle entrate, con la risoluzione 9 aprile 2019, n. 42/E, ha approvato i nuovi codici tributo per il versamento, mediante modelli F24 e F24 Enti pubblici, dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse dal 1° gennaio 2019.
Con tale documento di prassi, l’Agenzia delle entrate ha evidenziato che il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche può essere effettuato attraverso l’apposito servizio telematico reso disponibile nell’area riservata del soggetto passivo Iva, accessibile dal sito internet della stessa Agenzia delle entrate. in alternativa, il versamento può essere effettuato tramite i modelli F24 e F24 Enti pubblici F24 EP, utilizzando, a seconda dei casi, i seguenti nuovi codici tributo.
- 2521, denominato Imposta di bollo sulle fatture elettroniche primo trimestre art. 6 decreto 17 giugno 2014.
- 2522, denominato Imposta di bollo sulle fatture elettroniche secondo trimestre art. 6 decreto 17 giugno 2014.
- 2523, denominato Imposta di bollo sulle fatture elettroniche terzo trimestre art. 6 decreto 17 giugno 2014.
- 2524, denominato Imposta di bollo sulle fatture elettroniche quarto trimestre art. 6 decreto 17 giugno 2014.
- 2525, denominato Imposta di bollo sulle fatture elettroniche art. 6 decreto 17 giugno 2014 Sanzioni.
- 2526, denominato Imposta di bollo sulle fatture elettroniche art. 6 decreto 17 giugno 2014 Interessi.
La risoluzione ha precisato, inoltre, che i nuovi codici tributo vanno utilizzati per i documenti emessi dal 1° gennaio 2019, mentre per il versamento dell’imposta di bollo relativa ai documenti informatici diversi dalle fatture elettroniche, nonché alle fatture elettroniche emesse fino al 31 dicembre 2018 si applicano i codici tributo istituiti con le risoluzioni 2 dicembre 2014, n. 106 E, e 23 marzo 2015, n. 32 E.
Applicazione o meno del bollo sulle fatture
Si ricorda che, così come stabilito dal D.P.R. n. 642 1972 recante la disciplina dell’imposta di bollo, sono esenti dall’imposta di bollo le fatture e gli altri documenti riguardanti il pagamento di corrispettivi di operazioni assoggettate ad Iva.
Si deve tenere, comunque, presente che, per i documenti in cui non risulta evidenziata l’Iva, l’esenzione è applicabile a condizione che gli stessi contengano l’indicazione che trattasi di documenti emessi in relazione al pagamento di corrispettivi di operazioni assoggettate ad Iva.
Ciò premesso, il principio di alternatività Iva bollo comporta che siano esenti dall’imposta di bollo in modo assoluto.
- Le fatture, note, note di credito e debito, conti e simili documenti che recano addebitamenti o accreditamenti riguardanti operazioni soggette ad Iva.
- Le fatture riguardanti operazioni non imponibili relative ad esportazioni di merci esportazioni dirette e triangolari ed a cessioni intracomunitarie di beni di cui all’art. 41 del D.L. 30 agosto 1993, n. 331.
Invece, in linea generale, sono soggette all’imposta di bollo art. 13 della Tariffa, Parte I, allegata al D.P.R. n. 642/1972, le fatture e i documenti di importo complessivo superiore ad euro 77,47 riguardanti operazioni.
- Fuori campo Iva per mancanza dei presupposti soggettivo od oggettivo artt. 2, 3, 4 e 5 del D.P.R. n. 633/1972 e territoriale artt. da 7 a 7septies del D.P.R. n. 633/1972.
- Escluse da Iva per meglio dire i riaddebiti in nome e per conto della controparte, interessi di mora. penalità per inadempimenti, ecc., di cui all’art. 15 del D.P.R. n. 633/1972.
- Esenti da Iva art. 10 del D.P.R. n. 633/1972.
- Non imponibili, perché effettuate in relazione ad operazioni assimilate alle esportazioni, servizi internazionali e connessi agli scambi internazionali, cessioni ad esportatori abituali esportazioni indirette, ex art. 8, primo comma, lett. c, del D.P.R. n. 633/1972.