Il lavoro agile nel protocollo 7 dicembre 2021 tra Ministero del Lavoro e Parti Sociali
Il 7 dicembre 2021 è stato sottoscritto, all’esito di un approfondito confronto con le Parti sociali, promosso dal Ministero del lavoro, un “Protocollo nazionale sul lavoro in modalità agile”.
Il contenuto generale non è portatore di innovazioni strutturali, ma dalla lettura emerge, in via di principio, la presa d’atto della attuale situazione dello sviluppo del lavoro agile, confermando gli approdi della prassi normativa ed applicativa emergenziale.
Più in generale, viene sottolineata la necessità di procedere ad un cambio della visione prospettica, ridefinendo il lavoro in un quadro di fiducia, autonomia e responsabilità condivise.
Proprio in questi generale contesto economico e sociale, l’Accordo individua nel lavoro agile e nel suo processo di diffusione un effetto di impulso al cambiamento organizzativi e di processo, con l’utilizzo di strumenti tecnologici idonei, comportando la necessità di adeguati percorsi formativi.
Sotto questi profili emergono:
- La necessità di una migliore definizione del lavoro agile e di un maggior supporto a lavoratori e datori di lavoro nel suo utilizzo.
- La necessaria valorizzazione della contrattazione collettiva, quale fonte privilegiata di regolamento del lavoro agile
- La necessità di azioni condivise per fornire risposte concrete ai cambiamenti che l’innovazione tecnologica sta determinando nei modelli organizzativi
- La necessità di porre le basi per creare un clima di fiducia, coinvolgimento e partecipazione, fornendo linee di indirizzo che possano rappresentare un quadro di riferimento per la futura contrattazione collettiva.
Il Protocollo è strutturato su 15 punti di riferimento, complessivamente schematizzabili e riassumibili come segue:
- Principi generali.
- Accordo individuale: necessaria stipulazione per iscritto, con adeguamento alla contrattazione collettiva e previsione: della durata; delle modalità, con l’individuazione dei luoghi e quanto connesso; degli strumenti di lavoro; dei tempi di riposo e della disconnessione.
- Organizzazione del lavoro e regolazione della disconnessione.
- Luogo di lavoro: libertà del lavoratore di individuazione del luogo di lavoro, in condizioni di sicurezza e riservatezza.
- Strumenti di lavoro: devono essere forniti di norma dall’azienda.
- Salute e sicurezza sul lavoro.
- Infortuni e malattie professionali.
- Diritti sindacali.
- Parità di trattamento e pari opportunità.
- Lavoratori fragili e disabili: particolare attenzione a tali categorie.
- Welfare e inclusività: indicazioni di sviluppo degli strumenti di welfare aziendale e di bilateralità con supporti anche in ambito di genitorialità, inclusione e work-life balance.
- Protezione dati personali e riservatezza.
- Formazione e informazione: previsione di specifici percorsi formativi finalizzati ad implementare specifiche competenze organizzative, tecniche, digitali, anche per un utilizzo sicuro degli strumenti di lavoro.
- Osservatorio bilaterale di monitoraggio.
Incentivo alla contrattazione collettiva.