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Referendum on line: Garante Privacy, servono più garanzie

12 Apr, 2022

www.gpdp.it

Referendum on line: Garante Privacy, servono più garanzie

Il Garante per la protezione dei dati personali ha reso al Ministero per l’innovazione tecnologica il parere sullo schema di dpcm che fissa le regole della piattaforma per la raccolta delle firme per referendum e progetti di legge. 

L’Autorità ritiene che siano troppi i profili critici emersi dall’esame di un provvedimento che incide su istituti di democrazia diretta costituzionalmente garantiti, quali appunto i referendum. 
Il testo sottoposto all’Autorità risulta infatti attualmente privo di adeguate tutele per il pieno rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dei cittadini.

La piattaforma per la raccolta delle firme è una infrastruttura complessa, composta da un’area pubblica (che consente la consultazione delle proposte referendarie e delle proposte di legge popolare) e da un’area privata, a cui possono accedere il personale dell’ufficio centrale per il referendum presso la Cassazione, i promotori e i cittadini che intendono sottoscrivere le proposte. 

Secondo la Costituzione e la legge sul referendum il trattamento dei dati dei sottoscrittori compete ad alcuni soggetti (promotori, partiti politici, ufficio centrale per il referendum presso la Cassazione, Camera alla quale viene presentata la proposta di legge) ai quali l’ordinamento conferisce funzioni delicate e costituzionalmente garantite (raccolta dei dati personali dei sottoscrittori, verifica della loro iscrizione nelle liste elettorali, deposito delle firme autenticate etc.). 

Il Dpcm contempla invece l’intervento di ulteriori soggetti: il gestore della piattaforma, ossia una persona giuridica individuata dalla Presidenza del Consiglio, per ora del tutto indeterminata, e la Presidenza del Consiglio stessa, chiamata a realizzare la piattaforma e, seppure solo fino all’attivazione delle utenze dell’Ufficio centrale per il referendum, a inserire i dati dei cittadini che sottoscrivono il referendum e abilitare l’accesso dei promotori. Al gestore della piattaforma, inoltre, è demandato l’intero sviluppo tecnologico dell’infrastruttura, i cui profili tecnici saranno contenuti in un manuale operativo (redatto dallo stesso gestore), che non verrà sottoposto all’esame del Garante e del Ministero della Giustizia. 

Tale rinvio al manuale operativo – da predisporsi da parte di un soggetto non ancora identificato e senza il coinvolgimento del Garante ai fini della valutazione di…



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