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Gli IRCCS, in qualità di titolari, devono individuare:
– tra quelle previste dal Regolamento, una base giuridica in concreto idonea a legittimare il trattamento dei dati personali per la realizzazione di progetti di ricerca scientifica, inerente le linee di ricerca di propria competenza, autorizzate dal Ministero della salute;
– l’appropriata deroga al generale divieto di trattare le particolari categorie di dati, tenendo conto che in tale contesto rilevano in particolare i dati sulla salute e, se del caso, quelli genetici, idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica e le abitudini di vita, ivi incluse quelle sessuali (artt. 6 e 9, par. 2 del Regolamento).
In particolare, gli IRCCS possono fondare i trattamenti sul consenso degli interessati, ai sensi degli artt. 6, par. 1, lett. a) e 9, par. 2, lett. a) del Regolamento. Tale manifestazione di volontà si differenzia dal c.d. consenso informato all’adesione volontaria alla ricerca da parte degli…











