Conflombardia

Italia

Conflombardia

Il Portale delle Partite Iva

Partite Iva il Mercato del Gas Naturale Parte 3

4 Nov, 2020

Continua l’informazione sul mercato del Gas Naturale. La storia della sua liberalizzazione.

Il Mercato del Gas prima e dopo la liberalizzazione Parte 3

Il servizio di tutela 

Il servizio di tutela è il servizio di fornitura di gas che viene fornito ai consumatori che non scelgono di optare per il mercato libero. Il servizio viene effettuato alle condizioni economiche e contrattuali stabilite dall’Aeeg sulla base dei costi del servizio, del costo della materia prima e di un’equa remunerazione dell’attività di vendita.

A seguito dell’entrata in vigore del D. Lgs. n. 93/201, il servizio di tutela dal 1° ottobre 2011 è rivolto ai clienti domestici, ai condomini con uso domestico con consumi annui non superiori a 200.000 Smc, alle utenze relative ad attività di servizio pubblico ovvero strutture pubbliche o private che svolgono servizio di assistenza quali scuole, carceri, ospedali, etc. ed ai clienti con usi diversi con consumi non superiori a 50.000 Smc.

Attraverso il D. Lgs. n. 280 2013 è stato limitato il servizio di tutela esclusivamente ai punto di riconsegna nella titolarità di un cliente domestico e ai punto di riconsegna relativo a un condominio con uso domestico con consumi annui non superiori a 200.000.

Il cliente, inoltre, è servito nel servizio di tutela se non ha mai cambiato fornitore dopo il 31 dicembre 2002 o se ha scelto, fra le proposte del fornitore, quella a condizioni tutelate quest’ultima possibilità vale solo per i clienti domestici.

Dopo il 1°gennaio 2003, la famiglia o l’impresa, che non abbiano esercitato la propria facoltà di scelta per il mercato libero, continuano ad essere servite dal loro tradizionale fornitore. Cioè dalla società di vendita costituita all’atto della separazione societaria dal distributore, e a pagare il gas in base alle condizioni economiche tutelate definite dall’Aeeg.

Come funziona il mercato

I clienti che hanno sottoscritto un’offerta sul mercato libero possono comunque tornare alle condizioni regolate servizio di tutela. Per l’eventuale rientro, dal mercato libero al regime di tutela, non è previsto alcun costo, fatti salvi gli eventuali costi connessi con la sottoscrizione del nuovo contratto ad esempio il deposito cauzionale o altra garanzia.

Bisogna distinguere, tuttavia, se si tratta di clienti domestici condomini ad uso domestico o meno. Nel primo caso la delibera 144/07, così come modificata dalla delibera 79/08, stabilisce un termine di preavviso per recedere dal precedente fornitore non superiore ad un mese cosi anche  nel secondo caso se si tratta di clienti finali non domestici con consumi di gas naturale non superiori a 200.000 mc anno il termine di preavviso non può essere superiore ad un mese, mentre per quanto riguarda i clienti finali con consumi superiori a 200.000 mc/anno i termini di recesso, sono lasciati alla negoziazione tra le parti e quindi vanno individuati nel contratto di fornitura da cui il cliente intende recedere.

Segue parte 4 Il Mercato del Gas prima e dopo la liberalizzazione

Articoli recenti