L‘Ispettorato Nazionale del Lavoro ha diramato una nota esplicativa, n. 896/2020, attraverso la quale ha approfondito alcune questioni correlate all‘obbligo di preavviso in caso di dimissioni del lavoratore padre che non abbia fruito dei prescrittie possibili periodi del congedo di paternità.
La questione è alquanto intricata e, seppure in questi periodi di emergenza nazionale possa sembrare di interesse non urgente, è in realtà molto importante, perché si trascina da un certo lasso di tempo e meritava dunque un chiarimento ufficiale.
Preavviso: disciplina generale
In caso di cessazione del rapporto di lavoro, per licenziamento o per dimissioni, quando il rapporto è a tempo indeterminato, il datore di lavoro e il lavoratore non possono interrompere il rapporto se non nel rispetto del c.d. termine di preavviso, come stabilito dall‘art. 2118 c.c. Questo periodo è stabilito ed espresso generalmente in termini di giorni o mesi dal Ccnl, ed è una condizione che limita il potere di licenziamento o il diritto di dimissioni, nel senso che pone un limite di efficacia dell‘atto datoriale o del lavoratore, subordinato al rispetto del relativo termine contrattuale. La ragione pratica della previsione di un simile termine di preavviso è soprattutto quella di dare modo all‘altra parte del rapporto di organizzarsi a seguito della imminente e comunicata cessazione. Il datore di lavoro deve reperire un nuovo collaboratore per la sostituzione di quello dimissionario; il lavoratore deve cercare una nuova ed alternativa occupazione, per sopperire alla perdita del posto di lavoro. Il limite del preavviso è di ordine generale e si applica per tutti i casi di cessazione del rapporto, a meno che non ricorra una giusta causa (o causa grave) tale da non permettere la prosecuzioni del rapporto neppure per il tempo del preavviso. Si parla, in questi casi, di licenziamento, o dimissioni, “per giusta causa“ (“in tronco“), secondo la disciplina di cui all‘art. 2119 c.c.
La mancata osservanza del termine di preavviso determina, a carico della parte inadempiente, il sorgere dell‘obbligo del pagamento di una somma a titolo di indennità di mancato preavviso. L‘azienda che licenzia il lavoratore senza rispettare il periodo di preavviso, ad esempio due mesi, deve corrispondere al lavoratore, a titolo di indennità sostitutiva la retribuzione di due mesi. Il lavoratore che lascia il posto di lavoro senza il rispetto del preavviso, ad esempio un mese, subirà una trattenuta economica a titolo di mancato preavviso.
Il caso specifico: dimissioni lavoratore padre
In caso di dimissioni volontarie presentate durante il periodo per cui è previsto, a norma di legge (d.lgs. 151/2001, art. 55, commi 1 e 2), il divieto di licenziamento, la lavoratrice madre ha diritto alle indennità previste da disposizioni di legge e contrattuali per il caso di licenziamento. La lavoratrice e il lavoratore che si dimettono nel predetto periodo non sono tenuti al preavviso: in particolare, secondo la previsione letterale, tale disposizione “si applica al padre lavoratore che ha fruito del congedo di paternità“.
Dalla interpretazione “letterale” sembrerebbe emergere come sia il diritto di percepire le indennità di legge e contrattuali, sia quello di dimettersi senza preavviso, siano legati alla fruizione del congedo di paternità. Da ciò consegue la domanda se il lavoratore padre che si dimetta nel periodo “coperto”, ai sensi dell’art. 54, dal divieto di licenziamento, sia esonerato dall’obbligo di preavviso solo a condizione che abbia fruito del congedo di paternità o, diversamente, se tale condizione debba essere riferita esclusivamente al diritto di fruire delle indennità previste da disposizioni di legge e contrattuali in caso di licenziamento.
Secondo il parere dell‘INL, contenuto nella nota in oggetto, alla luce della formulazione dell’art. 55 non appare manifesta una intenzione di modifica della originaria volontà della legge, secondo la quale il diritto di dimettersi senza preavviso non era condizionato dalla fruizione del periodo di congedo, richiesto ai soli fini del diritto a percepire le indennità di legge e contrattuali. In tal senso, sembrerebbe orientata anche la recente giurisprudenza di merito nella quale si riconosce il diritto del genitore a dimettersi senza preavviso in ragione di un’interpretazione dei primi due commi dell’art. 55 del d.lgs. n. 151/2001 in senso favorevole alla tutela della paternità (v. Trib. Monza sent. 18 febbraio 2020 n. 107). Appare pertanto corretto affermare che il padre lavoratore fruitore del congedo di paternità che si dimetta durante il periodo in cui è vietato il licenziamento, non è tenuto al preavviso e percepisce la relativa indennità sostitutiva. Diversamente, qualora egli non abbia beneficiato del congedo in parola, ha diritto unicamente all’esonero dal preavviso. Infine l‘Ispettorato evidenzia che, in coerenza con quanto precisato con nota Inl, prot. n. 749, 25 settembre 2020, in tema di convalida delle dimissioni del lavoratore padre, anche ai fini dell’esonero dal preavviso ha rilevanza la circostanza che il datore di lavoro sia a conoscenza della situazione familiare del lavoratore. Della stessa il datore di lavoro potrà quindi essere informato anche all’atto della presentazione delle dimissioni, allorquando il lavoratore ne darà notizia per motivare il mancato rispetto del periodo di preavviso.