Conflombardia nella suo mission di tutela informazione e formazione dei suoi associati prosegue la serie di articoli dedicati al mercato del Gas. La tutela del cliente
l’Aeeg e la tutela del cliente
Ai sensi della legge 14 novembre 1995 n. 481, l’Autorità per l’Energia Elettrica e per il Gas persegue la finalità di garantire la promozione della concorrenza e la tutela degli interessi degli utenti e dei consumatori nei settori dell’energia elettrica e del gas.
A tal proposito bisogna evidenziare che, l’avvio del processo di liberalizzazione ha comportato nelle sue fasi iniziali la necessità di fissare regole per la tutela dei clienti in una fase caratterizzata da un non elevato grado di concorrenza. L’Autorità si è occupata della tutela del cliente soprattutto con riferimento:
- Alle Condizioni contrattuali di fornitura: nell’ambito delle deliberazioni n. 229 01 e 138 03, nelle quali si sono, da un lato, specificate in maniera dettagliata talune questioni relative alle modalità di fatturazione, mentre dall’altro, sono state disciplinate le tariffe ed i prezzi relativi alle diversi fasi del ciclo produttivo del gas naturale.
- Alla Disciplina del Recesso. Con la deliberazione n. 144 07 relativa alla “Disciplina del recesso dai contratti per la fornitura di energia elettrica e o gas naturale ai clienti finali”, si è infatti provveduto a disciplinare l’esercizio del diritto di recesso dal contratto tra un cliente finale ed un esercente.
- Alla Qualità del servizio ed alla Trasparenza delle informazioni: con le deliberazioni n. 42 99 e 126 04, si è provveduto, inoltre, a disciplinare l’aspetto riguardante la trasparenza dei documenti relativi alla fatturazione, con l’obiettivo di informare, in maniera chiara e dettagliata, i clienti sui diversi aspetti riguardanti le bollette. A tal proposito, sono stati imposti requisiti minimi di trasparenza comuni e inderogabili per il raggiungimento del suddetto obiettivo. L’Autorità ha inoltre approvato il codice di condotta commerciale per la vendita di gas naturale ai clienti finali, ciò al fine di apprestare una maggior tutela ai consumatori di piccole dimensioni, nel corso delle trattative, con i venditori del marcato liberalizzato.
La disciplina del recesso nel mercato del gas.
Il diritto di recesso è un diritto potestativo, riconosciuto alle parti, di recedere unilateralmente da un contratto di fornitura senza penalità e senza spese di chiusura.
Per quanto riguarda il diritto di recesso in materia di gas, la deliberazione n. 144 07,
successivamente modificato dalla deliberazione 20 giugno 2008 Arg com n. 79 08, agli art. 4 e ss. ha disciplinato le diverse ipotesi di recesso.
In primo luogo, è stato stabilito che il cliente business avrà la facoltà di recedere in qualsiasi momento, con un preavviso non superiore a 1 mesi per i consumi non superiori a 200.000 mc anno, a prescindere dalla durata del contratto, mentre per quanto riguarda i consumi superiori a 200.000 mc anno bisogna fare riferimento al contratto di fornitura con il vecchio trader per la verifica dei tempi del recesso.
Tuttavia, il cliente che intende esercitare il diritto di recesso al fine di cambiare fornitore, si può avvalere del servizio offerto dal nuovo fornitore per quanto riguarda la comunicazione del recesso al vecchio trader.
Inoltre, nel caso in cui il diritto di recesso sia manifestato senza il fine di cambiare esercente, il termine di preavviso previsto nel contratto non potrà essere superiore ad un mese ed è comunque esercitabile in qualsiasi momento. La volontà di esercitare il diritto di recesso deve essere manifestata dal cliente finale interessato in forma scritta, con inoltro secondo le modalità previste dal contratto. Le modalità per l’esercizio del diritto di recesso devono essere tali da permettere la verifica dell’effettiva ricezione della comunicazione di recesso da parte dell’esercente