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Il Portale delle Partite Iva

Obbligo fatturazione elettronica per le Partite Iva forfettarie

2 Lug, 2022

(Art.18 del Pnrr 2 pubblicato in Gu n.100 del 30 aprile 2022)

Il primo luglio prende il via la fatturazione elettronica obbligatoria anche per le partite iva forfettarie, quindi tutte quelle posizioni iva che fatturano tra i 25.000 e i 65.000 euro, su base imponibile. Restano sempre esonerate da tale adempimento le micro partite iva che hanno percepito proventi,  nell’anno 2021, non superiori a 25.000 euro, sempre su base imponibile, per loro l’adempimento partirà dal prossimo anno. L’obbligo riguarda anche le partite iva in regime di vantaggio e le associazioni sportive dilettantistiche che rientrano nei parametri sopra riportati.

Era un provvedimento scontato, già più volte rinviato per i motivi che tutti conosciamo, ma oramai inevitabile.

Come risolvere il problema.

L’imprenditore deve dotarsi di software opportuni. Ne esistono di diversi tipi: on line, on site o misti (parte on line e parte on site). Altro requisito fondamentale è la connessione a internet. Se si fanno pochissime fatture, semplici (poche righe non elaborate) e non si vuole acquistare nessun servizio, l’Agenzia delle Entrate offre, gratuitamente, nel suo portale la possibilità di redigere e inviare le fatture attive. Parliamo di un sistema molto scarno, ma efficace per le tipologie di attività di cui sopra.

Non è necessario “correre” ad acquistare il servizio/prodotto entro il 1 luglio, l’importante è esserne dotati nel momento che emetteremo la prima fattura con data successiva al 30 giugno. Quindi, se la mia attività farà la prossima fattura a fine luglio o ad agosto, devo solo essere pronto per tale data.

La data di emissione della fattura fa da riferimento. Tutte le fatture emesse con data successiva al 30 giugno c.a. devono essere inviate attraverso il SDI (Sistema Di Interscambio), non ha più valore la fattura stampata (su carta o in pdf) e consegnata o inviata per mail o pec.

Conseguenze e sanzioni.

Con successive precisazioni dell’AdE, nel primo trimestre (luglio, agosto e settembre) non si applicheranno sanzioni se la fattura elettronica viene emessa entro il mese successivo alla data dell’operazione (es.: emessa ad agosto inviata elettronicamente entro settembre).

Resta valida l’imposta di bollo di 2 euro, prevista per le partite iva forfettarie, per importi superiori a €.77,74. In tal modo per l’AdE sarà ancora più facile riscontrarne la correttezza.

 Suggerimenti.

Dotarsi degli strumenti necessari con calma, ma in tempo per fare le fatture.

Sul portale dell’AdE per inserire il codice di fatturazione elettronica (7 caratteri alfanumerici e maiuscoli) che vi sarà comunicato dal fornitore dei servizi di fatturazione elettronica. Tale codice, insieme alla propria partita iva, diventerà il codice univoco per la fatturazione elettronica da comunicare ai propri fornitori.

Sempre sul portale dell’AdE mettere la spunta sul flag “Attiva Servizio di Conservazione”. In questo modo sarà possibile accedere a tutte le proprie fatture inviate e ricevute. Teniamo presente che la conservazione delle fatture nel metodo tradizionale, archivio cartaceo o digitale, presso la sede dell’azienda o il consulente, non ha più validità ai fini di un eventuale contenzioso. La documentazione valida è solo quella conservata in digitale (fatture e ricevute delle stesse) presso soggetti autorizzati a tale funzione. Tale servizio è gratuito presso l’AdE, invece è a pagamento presso tutti gli altri soggetti autorizzati. L’AdE, con o senza questo flag attivo, ha in ogni caso tutti i nostri documenti e li può utilizzare contro di noi in un eventuale contenzioso.

I lati positivi sono che il consulente avrà il lavoro più facile e non deve aspettare noi con i documenti cartacei. I termini di decadenza degli accertamenti si riducono di un anno (dopo apposita comunicazione).

Intrigilla Salvatore 338.11.40.866 – info@intrigilla.it

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