Conflombardia

Italia

Conflombardia

Il Portale delle Partite Iva

Evitare Sanzioni. Le esportazioni del beni a duplice uso

7 Gen, 2018

La regolamentazione delle esportazioni dei beni dual use: i principi fondanti dei Regolamenti Europei
I Beni e le tecnologie che per la loro natura risultano utilizzabili sia per impieghi sia civili sia militari sono definiti genericamente come dual use, o beni duali, e quando sono oggetto di esportazione occorre, da parte degli operatori, porre una particolare attenzione.  Il mutato scenario mondiale, specialmente di questi ultimi decenni, ha indotto i Paesi dell’Unione a dotarsi di tutti i mezzi necessari per contenere la produzione e la proliferazione degli armamenti. Ne è derivata quindi la necessità, da parte dell’Unione Europea, di monitorare, controllare e regolamentare la produzione e la circolazione di prodotti, componenti e tecnologie aventi particolari caratteristiche di duplice uso, delegando i singoli Stati Membri a mettere in atto adeguate procedure. Il Consiglio dell’allora Comunità Europea, il 5 maggio 2009, istituì un regime comunitario di controllo del transito, trasferimento, esportazione, intermediazione dei beni a duplice uso emanando il Regolamento (CE) 428/09, successivamente modificato dal Regolamento (UE) 388/2012, che ne fornisce la definizione, precisando i concetti di importazione, esportatore, dichiarazione d’esportazione, intermediario e servizi di intermediazione, transito, autorizzazione generale di esportazione della Comunità e altri tipi di autorizzazione di esportazione adottabili dagli Stati Membri.

Cosa prevede il Regolamento

Nel Regolamento è prevista una autorizzazione per l’esportazione di qualsiasi prodotto che è o può essere destinato ad una utilizzazione collegata con armi di distruzione di massa, nonché con armi convenzionali se queste ultime devono essere esportate in Paesi soggetti ad un embargo sugli armamenti. E’ istituita un’autorizzazione generale di esportazione lasciando libero arbitrio alle autorità delle singole nazioni la concessione della licenza di esportazione.

A tale proposito il Ministero dello Sviluppo Economico suddivide in:

  • Autorizzazioni Specifiche Individuali che sono rilasciate su parere del Comitato Consultivo, emesso di volta in volta, e riguardano operazioni che non possono fruire di procedure comunque agevolate sulla base di uno specifico ordine o contratto. (Art. 4 del D.L. 96/09);
  • Autorizzazioni Generali Nazionali (AGN) per esportazioni limitate ad alcuni  Paesi di destinazione e valida in tutti gli Stati Membri della Unione Europea e per tutti i prodotti specificati nelle categorie riportate nell’Allegato I del Reg. (CE) 428/2009. Per questa questa tipologia sono comunque previste limitazioni e possono essere negate, annullate, revocate, sospese o modificate;
  • Autorizzazioni Generali dell’Unione Europea (AGEU) si attivano per l’esportazione verso alcuni Paesi a condizioni determinate dall’Allegato II Reg. (UE) 388/12 e limitate per specifici casi come riparazione o sostituzione, esportazione temporanee e per il settore delle telecomunicazioni e chimico;
  • Autorizzazioni Globali Individuali che, secondo quanto specificato da Ministero dello Sviluppo Economico, sono “rilasciate ad un singolo esportatore, per tutti i tipi o categorie di beni a duplice uso e per uno o più Paesi di destinazioni specifici, che abbiano aderito ai Regimi internazionali e rilasciate previo parere del Comitato Consultivo, con validità non superiore a tre anni e con possibilità di proroga”. Questa tipologia riguarda autorizzazioni mirate a un singolo esportatore e riguardano le esportazioni di uno o più prodotti a duplice uso per un destinatario finale in un Paese terzo.

Come principio generale la normativa dell’Unione prevede:

I prodotti di uso duale possono essere esportati in via subordinata al rilascio da parte dell’Autorità nazionale competente (per l’Italia il MISE) di specifica autorizzazione. Il Regolamento (CE) 428/09 , stabilisce anche le norme relative all’interscambio di informazioni in merito di concessione di licenze di importazione e decisioni relative. Infine viene prevista che la Commissione presieda un Gruppo di Coordinamento, composto da rappresentati di ciascun Stato membro, avente lo scopo di prendere in esame l’applicazione delle norme del Regolamento medesimo. Sulla base dei contenuti del Regolamento occorre tenere in considerazione che non risultano affatto esenti dalle norme anche il semplice trasferimento telematico di documenti, così come venga specificata la necessità di sottoporre ad esame di controllo anche il transito e l’intermediazione. Da questo ne deriva anche l’aspetto sanzionatorio legato al mancato rispetto della normativa vigente (D.Lgs 09-04-2003 n.ro 96) che stabilisce in pene stabilite in sanzioni amministrative da € 25.000 a 250.000 e con reclusione da 2 a 6 anni.

Luigi Emilio Pasquinetti
Ellepi Del Dott. Luigi Emilio Pasquinetti – Belgioioso (PV)

Articoli recenti

Gestire una vertenza sindacale: guida per imprenditori

Gestire una vertenza sindacale: guida per imprenditori