L’assenza di pilota comporta che il volo autonomo arrivi a garantire standard di sicurezza più stringenti e severi di quelle del volo automatico, proprio perché manca un uomo che, in caso di necessità e urgenza, possa intervenire. .
Altro problema legato ai droni autonomi o automatici è il rispetto del trattamento dei dati e della privacy. L’utilizzo dei droni deve soddisfare e osservare, in linea generale, alcuni importanti principi.
Onere di attività informativa:
Coloro che transitano in aree sorvegliate devono essere informati con cartelli, visibili al buio se il sistema di videosorveglianza è attivo in orario notturno. I sistemi di videosorveglianza installati da soggetti pubblici e privati (esercizi commerciali, banche, aziende ecc.), collegati alle forze di polizia, richiedono uno specifico cartello informativo sulla base del modello elaborato dal Garante. Infine l’informativa (della quale il Garante ha anche messo a disposizione modelli semplificati: ad esempio, un cartello con un simbolo ad indicare l’area videosorvegliata o anche un cartello che faccia esplicito riferimento all’esistenza di un collegamento del sistema di videosorveglianza con le forze di polizia) deve essere chiaramente visibile ed indicare chi effettua la rilevazione delle immagini, per quanto tempo e per quali scopi. Se la ripresa è effettuata con un drone, le regole applicabili saranno le stesse con l’unica differenza che l’area coperta dalla videoregistrazione sarà – probabilmente – più ampia. Per questo, dovendo raggiungere più soggetti coinvolti, le informative dovranno essere maggiormente visibili e diffuse, e le telecamere installate sul drone ben segnalate.
Adozione di misure di sicurezza.
Al fine di prevenire illeciti o attività dannose nel corso del trattamento dei dati raccolti con la videosorveglianza, le informazioni personali devono essere protette con idonee e preventive misure di sicurezza, riducendo al minimo i rischi di distruzione, perdita (anche accidentale), accesso non autorizzato, trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta. Anche in relazione alla trasmissione delle immagini a terzi o delegati (artt. 31 ss. del Codice privacy) devono essere adottate specifiche misure tecniche ed organizzative che consentano al titolare di verificare l’attività espletata dai sistemi di ripresa.
Tempo di conservazione delle immagini.
Le immagini registrate, anche grazie all’ausilio dei droni, per la finalità specifica di videosorveglianza, possono essere conservate per periodo limitato e comunque fino ad un massimo di 24 ore, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a indagini di polizia e giudiziarie.












