D.: E’ vero che non possono pignorarmi più casa?
R.: I giornali in quest’ultimo periodo hanno fatto passare il seguente messaggio: la tua casa non può essere pignorata dal fisco. Ma sarà vero? La recente modifica legislativa impedisce al concessionario di dare corso all’espropriazione se l’unico immobile di proprietà del debitore è adibito ad uso abitativo e lo stesso vi risiede anagraficamente, con esclusione delle abitazioni di lusso aventi le caratteristiche individuate dal decreto del Ministro per i Lavori Pubblici del 02/08/1969, pubblicato nella G.U. n. 218 del 27/08/1969, e comunque dei fabbricati classificati nelle categorie catastali A/8 e A/9.
Casi e condizioni per non procedere al pignoramento
In altre parole l’agente della Riscossione (ex Equitalia) non può procedere al pignoramento dell’abitazione principale, nel caso in cui ricorrano congiuntamente le seguenti tre condizioni:
a) non si tratti di un’immobile di lusso;
b) che l’immobile sia destinato ad uso abitativo ed il debitore abbia lì la propria residenza;
c) che tale immobile sia l’unico di proprietà del debitore (per cui tutt’al più potrà essere iscritta ipoteca sull’immobile di cui all’art. 77 DPR n. 602/73);
Nel caso in cui, invece, non ricorrano le condizioni di cui sopra come nel caso di seconda abitazione, il limite minimo per il pignoramento dell’abitazione viene elevato ad € 120.000 Nulla cambia, invece, per le ipoteche, che possono essere ancora iscritte anche sull’abitazione principale, alla sola condizione che il debito a ruolo superi i 20.000 euro. In ogni caso, viene stabilito che l’espropriazione può essere avviata solo allorchè sia stata preventivamente iscritta l’ipoteca di cui all’art. 77 del DPR n. 602/1973 e siano decorsi sei mesi dall’iscrizione senza che il debito sia stato estinto.











