Oggi inoltriamo la domanda fatta da un nostro iscritto. Sulla possibilità di pignorare lo stipendio.
Non si tocca l’ultimo stipendio
R.: Il D.L. n. 69/2013 più volte citato all’art. 72-ter del DPR n. 602/73 dopo il comma 2 ha inserito il seguente comma 2-bis: “Nel caso di accredito delle somme di cui ai commi 1 e 2 sul conto corrente intestato al debitore, gli obblighi del terzo pignorato non si estendono all’ultimo emolumento accreditato allo stesso titolo”. La suddetta norma disciplina i limiti di pignorabilità delle somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, che siano confluite sui conti correnti bancari e postali.
Al riguardo, il legislatore ha stabilito che, in presenza di somme dovute a titolo anzidetto, pensione inclusa, accreditate sul conto corrente intestato al debitore, gli obblighi di legge che gravano sul terzo non possono ricomprendere l’ultimo emolumento affluito sul tale conto, che resta, pertanto, nella piena disponibilità del correntista. Alla luce di tale previsione devono ritenersi superate le disposizioni impartite da Equitalia con la nota protocollo n. 2013/4404 del 22 aprile 2013.