(Fonte Regione Lombardia) Pubblici Esercizi. Bar Ristoranti e altri. Sul sito della Regione Lombardia e disponibili online le disposizioni normative per l’attività di somministrazione di alimenti e bevande. I documenti fondamentali della disciplina dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande sono riepilogati nella pagina della Regione Lombardia.
La disciplina della materia discende da quanto stabilito nel Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 – Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
L’apertura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico. Comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione. Nelle zone del territorio comunale sottoposte a programmazione è soggetta ad autorizzazione rilasciata dal comune competente per territorio
È soggetto ad autorizzazione anche il trasferimento di una attività di somministrazione da una sede non sottoposta a programmazione ad una sede collocata in una zona tutelata. Nonché quello all’interno della stessa zona tutelata
Negli altri casi la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) sostituisce ogni atto di autorizzazione. Licenza o concessione non costitutiva. Permesso o nulla osta comunque denominato. Comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l’esercizio di attività imprenditoriale. Commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall’accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale. Non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, salvo i casi esclusi dalla legge.
In merito alla Scia, Regione Lombardia ha predisposto la modulistica Scia regionale approvata con decreto 18 marzo 2011, n. 2481e pubblicata sul Burl n. 12 del 22 marzo 2011 e una Circolare di chiarimento sull’impatto del nuovo istituto sulla normativa regionale vigente.
Si segnalano da ultimo le modifiche introdotte dal Dlgs n. 147/2012 che ha riformulato il comma 6 dell’articolo 71 sopprimendo tra le modifiche apportate la locuzione anche se effettuate nei confronti di una cerchia determinata di persone.
Al riguardo, il Ministero dello Sviluppo Economico con circolare n. 0264066 del 31 dicembre 2012. Ha previsto che per effetto di tale soppressione. Non è più obbligatorio il possesso di uno dei requisiti professionali indicati alle lettere a) b) e c) del comma 6 dell’articolo 71 del D.Lgs. n. 59/2010. Nel caso di attività di vendita di prodotti alimentari e di somministrazione di alimenti e bevande effettuate non al pubblico, ma nei confronti di una cerchia determinata di persone.
Pertanto non è più richiesto il possesso del requisito professionale ex art. 66 della L.R. n. 6/2010 per le seguenti attività, così come individuate all’art. 68 lettere b), c), f) e g) dalla stessa legge:
- negli esercizi situati all’interno delle stazioni dei mezzi di trasporto pubblico e nei mezzi di trasporto pubblici.
- nelle mense aziendali e negli spacci annessi ad aziende, amministrazioni, enti e scuole nei quali la somministrazione viene effettuata esclusivamente nei confronti del personale dipendente e degli studenti.
- nelle attività svolte direttamente, nei limiti dei loro compiti istituzionali, da ospedali, case di cura, parrocchie, oratori, comunità religiose, asili infantili, case di riposo, caserme, stabilimenti delle forze dell’ordine.
- nelle attività da effettuarsi all’interno di musei, teatri, sale da concerto e simili.
Il requisito professionale per le attività di somministrazione di alimenti e bevande svolte in forma temporanea è già stato eliminato dall’articolo 41 del decreto legge n. 5/2012, convertito dalla legge 4 aprile 2012 n. 35.
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