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Emergenza Covid19.  Assenze per Malattia da esiti di Coronavirus. Trattamento Economico e Normativo

3 Lug, 2020

Domanda/Quesito

Un dipendente della mia azienda ha subito l‘infezione da Coronavirus nei mesi scorsi, dopo la quarantena ed il ricovero per crisi polmonari gravi. Adesso, dopo un periodo di riposo a seguito della guarigione, lamenta ancora disturbi, che dichiara essere conseguenza della riabilitazione dall’infezione. Quali sono le norme vigenti in materia? Come devo comportarmi?

Risposta

Le norme a presidio dell’emergenza Coronavirus prevedono che i periodi trascorsi in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, rispettivamente per gli individui che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva, e per coloro che hanno fatto ingresso in Italia da zone a rischio epidemiologico, come identificate dall’Organizzazione mondiale della sanità:

  • sono equiparati alla malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento;
  • sono esclusi dal computo del periodo di comporto.

A stretto rigore, dunque, la copertura Covid19 opera innanzitutto per queste due misure di contenimento. Gli altri casi previsti dalla legislazione speciale si riferiscono ai lavoratori che versano in certificate condizioni di rischio come la disabilità grave, lo stato di immunodepressione, lo svolgimento di terapie salvavita o gli esiti di patologie oncologiche. Il fattore comune è dato, come visto, dall’equiparazione alla malattia e dall’esclusione dal comporto.

Le coperture non operano  a rigore  per il contagio Covid19, ma per l’esposizione a rischio di contagio, sulla base di situazioni selettive in funzione preventiva del rischio di contrazione della malattia e del connesso pericolo di vita.

Le assenze di cui sopra, invero, sono potenzialmente contenute nel tempo, ma occorre considerare che la durata di possibili alterazioni morbose ulteriori, per un soggetto che abbia contratto il virus e superato il contagio, non è ancora esattamente prevedibile nei suoi profili medici e clinici. Al riguardo basti considerare che, a seguito di riscontri sanitari ed epidemiologici, sono state riscontrate necessità di riabilitazione ad personam, di intensità e durata variabili e non prevedibili.

Questi stati patologici e morbosi, diretta conseguenza di una infezione Covid19, non contratta in occasione di lavoro, sono sicuramente da ascriversi alla tutela sanitaria ed economica/normativa di malattia, ma non godono, a rigore dell’esenzione dal calcolo del comporto.

Foto Freepik

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