Seconda parte dell’articolo, Decreto Sostegni bis: nuovi contributi e aiuti. Parte 1
Credito d’imposta locazioni
Il decreto Sostegni-bis prevede anche un nuovo credito imposta locazioni.
Imprese turistico ricettive, agenzie di viaggio e tour operator
Un primo intervento riguarda esclusivamente le imprese turistico ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator, a favore delle quali il credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda, già previsto ai sensi dell’art. 28 del D.L. Rilancio n. 34/2020 fino ad aprile 2021, viene ulteriormente esteso al 31 luglio 2021.
Imprese, professionisti, enti non commerciali
È stata poi introdotta una nuova tipologia di credito imposta locazioni, rivolta ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 15 milioni di euro nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore del presente decreto, nonché agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.
Viene riconosciuto il credito d’imposta locazioni per il periodo da gennaio 2021 a maggio 2021 ai soggetti locatari esercenti attività economica, a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020. Il credito d’imposta spetta anche in assenza dei predetti requisiti ai soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019.
Proroga Cartelle Fiscali
È stata prorogata fino al 30 giugno 2021 la sospensione dei termini di versamento derivanti da cartelle di pagamento, accertamenti esecutivi e avvisi di addebito.
I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione entro il 31 luglio 2021.
Ulteriori Disposizioni
Tra le ulteriori disposizioni e agevolazioni introdotte dal Decreto Sostegni bis si segnalano inoltre:
- la possibilità di usufruire, fino al 31 dicembre 2021, in un’unica quota annuale, il credito d’imposta beni strumentali ordinari anche per i soggetti con un volume di ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro;
- un credito d’imposta del 30% per le spese sostenute nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per Covid 19;
- la modifica dell’art. 26 del D.P.R. n. 633/1972 che prevede che, in caso di mancata riscossione dei crediti vantati nei confronti di cessionari o committenti coinvolti in procedure concorsuali, sia possibile effettuare le variazioni in diminuzione fin dall’apertura della procedura, senza dover attendere la conclusione della stessa. Le nuove regole si applicano nel caso in cui il cessionario o committente è stato assoggettato alla procedura concorsuale successivamente alla data di entrata in vigore del decreto;
- l’introduzione di una nuova agevolazione Ace innovativa che riconosce, per gli incrementi di capitale proprio effettuati nel corso del 2021, un rendimento nozionale con applicazione di un’aliquota del 15%.












