Firma: Redazione Conflombardia
Dal 12 agosto cambia il perimetro, non tutto nello stesso giorno
Dal 12 agosto 2026 il Regolamento (UE) 2025/40 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, il PPWR, ha iniziato ad applicarsi nell’Unione europea. È un passaggio rilevante perché sostituisce progressivamente il precedente quadro fondato sulla direttiva 94/62/CE con regole direttamente applicabili e più armonizzate nel mercato interno. La prima cautela, però, è temporale: non tutti gli obblighi diventano operativi nella stessa data. La Commissione europea ha chiarito che il regolamento procede per fasi e che misure centrali sulla riciclabilità, sul contenuto riciclato, sulla riduzione di alcuni imballaggi e sul riutilizzo avranno scadenze successive. Per una PMI la conseguenza pratica è duplice: occorre verificare ciò che è già applicabile oggi e, contemporaneamente, evitare di progettare acquisti e confezioni che diventino rapidamente incompatibili con i requisiti in arrivo.
L’imballaggio non è più soltanto una voce di acquisto
Nella gestione ordinaria l’imballaggio viene spesso trattato come un costo accessorio: si sceglie un formato, si confrontano i prezzi, si valuta la disponibilità del fornitore e si procede all’ordine. Il PPWR rende questa logica insufficiente. Materiale, composizione, funzione, riutilizzabilità, riciclabilità, sostanze presenti, informazioni e documentazione entrano progressivamente nella conformità dell’imballaggio e, di conseguenza, nella capacità dell’impresa di mettere il prodotto sul mercato senza interruzioni. Questo significa che ufficio acquisti, produzione, qualità, commerciale e, quando presente, funzione ambiente non possono lavorare come compartimenti separati. Una modifica apparentemente minima – una pellicola, un rivestimento, un adesivo, un contenitore, un componente importato – può richiedere una nuova verifica documentale o tecnica e può incidere sui tempi di approvvigionamento.
La prima domanda è: quale ruolo ha l’impresa nella filiera?
Prima di costruire una checklist occorre individuare il ruolo giuridico-operativo assunto rispetto all’imballaggio. Il regolamento attribuisce al fabbricante la responsabilità di immettere sul mercato packaging conforme ai requisiti applicabili, effettuare o far effettuare la valutazione di conformità, predisporre la documentazione tecnica e redigere la dichiarazione UE di conformità. I fornitori di imballaggi o materiali devono mettere a disposizione del fabbricante le informazioni e i documenti necessari a dimostrare la conformità; gli importatori, a loro volta, devono verificare che il fabbricante abbia adempiuto agli obblighi richiesti prima dell’immissione sul mercato. Per una PMI questo passaggio è decisivo: non basta sapere chi vende la scatola o il film. Occorre capire chi è il fabbricante ai fini del PPWR, chi custodisce le prove e chi deve produrle in caso di richiesta dell’autorità.
I PFAS nel food-contact sono il primo test immediato
Tra gli obblighi già scattati il 12 agosto 2026, quello più immediatamente misurabile riguarda gli imballaggi destinati al contatto con alimenti. L’articolo 5 del PPWR vieta l’immissione sul mercato di tali imballaggi quando i PFAS raggiungono o superano specifiche soglie: 25 ppb per ogni PFAS misurato con analisi mirata, 250 ppb per la somma dei PFAS misurati secondo le condizioni previste e 50 ppm per i PFAS complessivi, comprese le forme polimeriche, con ulteriori obblighi probatori quando il fluoro totale supera determinate soglie. Per le imprese alimentari, per chi confeziona, importa o acquista packaging food-contact, il punto non è diventare laboratorio chimico: è chiedere al fornitore documentazione coerente, verificare la catena delle dichiarazioni e non accettare formule generiche come “materiale a norma” quando serve dimostrare un requisito preciso.
Cinque verifiche da portare negli acquisti e nella progettazione
La risposta operativa può essere organizzata in cinque controlli. Primo: censire gli imballaggi effettivamente utilizzati, distinguendo primari, multipli, trasporto, e-commerce e food-contact. Secondo: associare a ciascun imballaggio il fornitore e chiarire il ruolo dell’impresa nella catena di responsabilità. Terzo: raccogliere e archiviare schede tecniche, dichiarazioni, composizione dei materiali e documenti di conformità, prevedendo una gestione delle versioni quando il packaging cambia. Quarto: per il contatto alimentare, verificare specificamente la copertura documentale sui PFAS e sugli altri requisiti applicabili. Quinto: aggiornare capitolati e ordini d’acquisto in modo che le caratteristiche richieste non siano affidate a scambi informali ma diventino specifiche verificabili. Il risultato non è più burocrazia fine a sé stessa: è ridurre il rischio di dover bloccare una fornitura o riprogettare un imballaggio quando il prodotto è già pronto.
Il 2030 si prepara nelle decisioni di oggi
Il valore strategico del PPWR sta nel fatto che molte trasformazioni più profonde arriveranno per tappe, ma richiedono tempi industriali più lunghi del calendario normativo. La Commissione ricorda che dal 2030 entreranno in gioco, tra l’altro, requisiti più stringenti sulla riciclabilità e sull’uso di materiale riciclato in determinate confezioni di plastica, insieme ad altre misure di riduzione e riutilizzo. Un’impresa che rinnova oggi un formato, un contratto pluriennale, uno stampo o una linea di confezionamento dovrebbe quindi chiedersi non solo se la soluzione è utilizzabile nel 2026, ma se può essere adattata senza costi sproporzionati alle scadenze successive. La scelta più prudente non è anticipare alla cieca ogni obbligo futuro, ma costruire una roadmap: imballaggi prioritari, fornitori critici, documentazione mancante, investimenti da programmare e date da rivalidare. Così il PPWR smette di essere una scadenza ambientale e diventa una decisione di filiera governata.












