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INDICE
Premessa
1. Esame delle disposizioni
1.1 Definizioni (art. 1 dell’Accordo)
1.2 Campo di applicazione e inesportabilità (artt. 2, 3 e 4 dell’Accordo)
2. Presentazione delle domande di prestazioni pensionistiche (art. 5 dell’Accordo)
3. Pagamento delle prestazioni (art. 10 dell’Accordo)
4. Recupero di pagamenti indebiti (art. 8 dell’Accordo)
5. Disposizioni relative agli esami medici (art. 6 dell’Accordo)
6. Assistenza amministrativa, protezione dei dati personali e cooperazione tra le Parti (artt. 7 e 9 dell’Accordo)
7. Ricorsi amministrativi
Premessa
L’Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Moldova in materia di sicurezza sociale, fatto a Roma il 18 giugno 2021, ratificato con la legge 11 luglio 2023, n. 94, è entrato in vigore il 1° dicembre 2023 (Allegato n. 1).
L’Accordo, in particolare, pur non prevedendo la totalizzazione dei periodi assicurativi ai fini pensionistici, disciplina la presentazione delle domande di pensione in regime nazionale presso l’Istituto e la Cassa Nazionale delle Assicurazioni Sociali (CNAS), istituzione moldava competente.
1. Esame delle disposizioni
1.1 Definizioni (art. 1 dell’Accordo)
L’articolo 1, nello stabilire le definizioni adottate dai due Paesi ai fini dell’applicazione dell’Accordo, definisce, tra gli altri, i concetti di “residenza” e “dimora”, cui viene attribuito un significato diverso nelle due legislazioni nazionali,…