Con la Legge di Stabilità 2016 (l.208/2015 art.1 comma 142) sono stati abrogati i commi da 10 a 12 bis del TUIR che prevedevano la particolare disciplina in tema di deducibilità dei costi per operazioni intercorse con soggetti economici residenti in paesi black list ai sensi del D.M. 23 gennaio 2002.
Gli acquisti di beni e servizi da operatori residenti in tali paesi sono ora pienamente deducibili in ragione degli ordinari criteri previsti dall’art.109 del TUIR ossia inerenza, competenza, certezza e oggettiva determinabilità.
Cosa significa per l’Imprenditore?
Significa che, a partire dal 2016 (dichiarazione in Unico 2017), potrà acquistare beni e servizi da qualunque paese, anche quelli considerati nell’immaginario collettivo paradisi fiscali (Svizzera, Seychelles, Cayman ecc.) senza timore che in caso di controllo sia costretto a dover fornire particolari prove a supporto della veridicità dell’operazione. Cessa infatti l’onere della prova a carico del contribuente, saranno i controllori, semmai, a dover dimostrare l’indeducibilità.
Come precisa la circolare dell’Agenzia delle Entrate 39/E del 2016 non saranno nemmeno più richieste particolari formalità nell’indicazione di tali operazioni in dichiarazione. Viene quindi meno l’obbligo di effettuare le variazioni in aumento ed in diminuzione nel quadro RF del Modello Unico e le relative sanzioni. Permane tuttavia l’obbligo della comunicazione con il modello polivalente annuale in caso di operazioni con paesi a fiscalità privilegiata individuati con i decreti del 4 maggio 1999 e del 21 novembre 2001 se il totale delle operazioni supera i 10.000 euro.
La previgente disciplina prevedeva una generale presunzione legale di indeducibilità che poteva essere superata solo fornendo prova (onere della prova a carico del contribuente) che l’operazione non solo fosse vera ma che l’impresa estera svolgesse un’effettiva attività commerciale ed inoltre l’acquisto di tale bene o servizio rispondesse ad un effettiva esigenza dell’impresa.
La definitiva eliminazione della presunzione di indeducibilità è l’ultima tappa di un percorso già iniziato con il D.Lgs 147/2015 (cd.decreto internazionalizzazione) che aveva limitato la deducibilità di tali costi al loro “valore normale” (tale disciplina trova però applicazione solo per l’anno d’imposta 2015).











