Cnel Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro. Con questo articolo Conflombardia inizia una rassegna su questo fondamentale Organismo nella tutela del diritto del Lavoro.
Art. 99 Costituzione
Il Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro è composto, nei modi stabiliti dalla legge, di esperti e di rappresentanti delle categorie produttive, in misura che tenga conto della loro importanza numerica e qualitativa.
E` organo di consulenza delle Camere e del Governo per le materie e secondo le funzioni che gli sono attribuite dalla legge.
Ha l’iniziativa legislativa [cfr. art. 71 c.1] e può contribuire alla elaborazione della legislazione economica e sociale secondo i principi ed entro i limiti stabiliti dalla legge.
La storia del Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro
Il Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro è previsto dall’art. 99 della Costituzione della Repubblica Italiana entrata in vigore il 1º gennaio 1948. Fu istituito, però, solo 10 anni dopo, con la legge n. 33 del 5 gennaio 1957.
Per l’attuazione del dettato costituzionale il primo disegno di legge fu predisposto dal Ministro del Lavoro on. Fanfani e presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri on. De Gasperi il 15 marzo 1949.
L’art. 1 determinava la composizione del Consiglio in 60 membri suddivisi in 3 gruppi: rappresentanti delle categorie economiche e del lavoro; rappresentanti di consigli ed enti pubblici economici; persone particolarmente esperte nei problemi del lavoro o della produzione.
Il Consiglio dell’Industria e del Commercio (prima del 1948)
Nel 1869 risultavano istituiti due distinti organismi di consulenza presso il Ministero dell’Industria, dell’Agricoltura e del Commercio. Con Decreto del 5 agosto 1869, n. 5210, veniva costituito il Consiglio dell’Industria e del Commercio, col compito di dare pareri al Ministro, in particolare sulle “riforme da proporsi nella legislazione commerciale, sui programmi dei congressi delle camere di commercio, sui progetti di trattati di commercio e di navigazione, sulle tariffe ferroviarie; il Consiglio proponeva al Ministro le inchieste e i provvedimenti reputati utili all’incremento dell’industria e del commercio nazionale, ed era composto di 14 consiglieri, scelti fra le persone più versate nelle dottrine economiche e nella pratica dell’industria e del commercio.”
La sua competenza era circoscritta ai problemi economici. Con decreto dell’1 marzo 1896, n. 3736, e con decreti successivi del 22 gennaio 1903, n. 74, 17 aprile 1910 n. 187, e 12 gennaio 1911 n.12 il Consiglio dell’Industria veniva riordinato nella composizione e nel funzionamento. In particolare si scorge nella composizione un timido riferimento al concetto di rappresentatività prevedendosi che, annualmente, con decreto del Ministro siano chiamati a farne parte un rappresentante delle Camere di Commercio ed Arti del Regno, sei membri fra le Associazioni e gli Enti che si adoperano con maggiore efficacia per l’incremento dell’industria e dei commerci; due componenti fra i principali sodalizi operai con personalità giuridica. Il Consiglio dell’Industria e del Commercio, dopo pochi anni, fu diviso in due distinti organismi consultivi: il Consiglio Superiore del Commercio, la cui concreta definizione fu perfezionata con RDLgt 17 ottobre 1919 n. 1107, ed il Consiglio Superiore dell’Industria (RDLgt 15 giugno 1919 n. 1113).
I due Consigli, la cui attività, peraltro modesta, era stata rigorosamente legata all’iniziativa del Ministro, furono assorbiti con RD 6 settembre 1923 n. 2125 nel Consiglio Superiore dell’Economia Nazionale. Si trattava di organi tecnici e di studio, con il precipuo compito di collaborare con la Pubblica Amministrazione, elaborando proposte utili all’attività amministrativa e legislativa del Ministero.
Prosegue