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Equitalia. I beni strumentali sono tutelati?

10 Ott, 2017

D.: I beni strumentali sono più tutelati…o no?

R.: L’art. 52 del D.L. n. 69/2013 citato prevede che i beni di cui all’art. 515, comma 3, del codice di procedura civile, anche se il debitore è costituito in forma societaria, ed in ogni caso se nelle attività del debitore risulta una prevalenza del capitale investito sul lavoro, possono essere pignorati nei limiti di un quinto, quando il presumibile valore di realizzo degli altri beni rinvenuti dall’ufficiale esattoriale o indicati dal debitore non appare sufficiente per la soddisfazione del credito. La nota di Equitalia del 1° luglio 2013 conferma che il pignoramento dei beni strumentali indispensabili all’attività nei limiti di un quinto del loro valore può essere effettuato solo in via residuale. Ne deriva che, se l’ufficiale della riscossione rinviene altri beni il cui valore è capiente rispetto all’ammontare del debito complessivo, il pignoramento non potrà essere effettuato. E’ inoltre stabilito che il vincolo del pignoramento nei limiti del quinto opera anche quando il debitore è costituito in forma societaria e se il capitale investito prevale sul lavoro. Nell’ipotesi in cui il pignoramento è legittimamente eseguito, la novella legislativa dispone che il debitore sia nominato custode dei beni stessi e che la vendita all’incanto non possa essere effettuata prima di trecento giorni.
In questo modo si consente tra l’altro, da un lato, di reperire le risorse finanziarie attraverso il processo produttivo, dall’altro, di tentare di trovare un acquirente per evitare la vendita a valori inferiori a quelli di mercato, avvalendosi della facoltà prevista nell’art. 52 DPR n. 602/73. La citata nota di Equitalia rileva a riguardo che deve, pertanto, ritenersi inibita la possibilità di avvalersi dell’istituto aste giudiziarie ai fini della custodia e della vendita dei beni in questione. Il pignoramento dei beni strumentali indispensabili perde efficacia con il decorso di 360 giorni dalla data in cui esso è effettuato. Tanto, in deroga alla regola generale secondo cui l’efficacia del pignoramento dura 200 giorni. Ciò significa, osserva ancora Equitalia, che la vendita all’incanto deve essere disposta entro i 60 giorni successivi al decorso del periodo minimo di legge.

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