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Garanzie assicurative per le imprese di trasporti

26 Feb, 2018

Domanda: Intendo aprire un’impresa di trasporti individuale. Tra i molteplici adempimenti burocratici, mi chiedevo quali fossero le coperture assicurative da stipulare.
R: I tipi principali di polizze sono quattro: 1) l’assicurazione R.C. vettoriale; 2) l’assicurazione errori e omissioni; 3) assicurazione merci in deposito; 4) assicurazione contro i danni alle merci trasportate. I primi tre sono riferiti alla responsabilità civile, il quarto ai danni. Tutte le polizze prevedono sempre una serie di esclusioni (guerre, caso fortuito, sequestro, cattura, dolo, difetto o vizio dell’imballaggio non effettuato dall’assicurato), le quali, però, su esplicita richiesta dell’assicurato, possono essere a loro volta escluse, concordemente con il broker e possono essere coperte dall’assicurazione errori e omissioni (Ares). La polizza in genere prevede anche l’esclusione di alcune merci (animali, opere d’arte) ma possono essere stipulate anche per questi tipi di beni pagando un sovrapprezzo. Il limite è costituito dal valore di mercato della merce perduta o avariata nel luogo di destinazione.

Cosa Prevede

L’assicurazione su “errori e omissioni” prevede, invece, che l’assicuratore si obblighi a tenere indenne lo spedizioniere da altri tipi di rischi, principalmente nell’esecuzione del trasporto o consegna delle merci. Sono esclusi i danni materiali subiti dalle merci perché coperti dalla prima assicurazione citata e il dolo dell’assicurato, l’incendio e il furto. Sono coperti normalmente il deposito contingente e gli obblighi tributari e anche il dolo degli ausiliari o dipendenti.
L’assicurazione contro i danni sulle merci trasportate copre i rischi relativi alla perdita o deterioramento delle merci trasportate e può prevedere coperture “all risks” o rischi base. La prima comprende tutti i danni materiali diretti o indiretti per tutti i rischi, salvo quelli esclusi, ovvero dolo dell’assicurato, difetto o vizio dell’imballaggio, ritardo, contrabbando, caso fortuito o cause di forza maggiore. La seconda, invece, comprende e copre i casi fortuiti, l’incaglio, la caduta dell’aereomobile, il sabotaggio, furto o rapina.
La forma del contratto di assicurazione è sempre scritta (ad probationem). Una parte del premio è fissa, una variabile in base ai sinistri che si denunziano di volta in volta.

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