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La storia Il diritto del Lavoro In Italia. Parte 2

10 Ott, 2020

Legge e atti aventi pari forza

Se alla fine del XIX secolo il legislatore intervenne solo per principi generali come lo sfruttamento dei minori o delle donne, col passare del tempo gli interventi divennero sempre più frequenti e sempre più complessi.

Così il codice civile del 1942 arrivò a dare immediatamente definizione del lavoro subordinato art. 2094, principi generali del contratto di lavoro art. 2060 e soprattutto una disciplina organica oggi in gran parte aggiornata per la tutela del lavoratore subordinato.

Dopo l’entrata in vigore della Costituzione, ci fu un’evoluzione della materia divisibile in tre periodi: un primo periodo di conservazione del modello di intervento tradizionale, con l’allargamento delle tutele già esistenti legge 14 luglio 1959, n. 741; legge 23 ottobre 1960, n. 1369; legge 18 aprile 1962, n. 230.

Un secondo periodo con la legge 20 maggio 1970, n. 300 con un provvedimento legislativo di sostegno alle organizzazioni sindacali, con l’introduzione del procedimento di repressione dell’azione antisindacale.

E, infine, un terzo ed ultimo periodo d’inversione di tendenza e di contemperamento della tutela del lavoratore a favore delle esigenze di efficienza e produttività delle imprese e per la liberalizzazione del mercato del lavoro.

Come fonte principale la legge ordinaria, e gli atti con forza di legge, sono gli strumenti principali col quale lo Stato cerca di equilibrare i delicati equilibri delle parti coinvolte nei rapporti di lavoro.

La contrattazione collettiva

Lo stesso argomento in dettaglio: Contratto collettivo nazionale di lavoro.

Il principio della contrattazione collettiva è sancito dall’art. 39 della Costituzione della Repubblica Italiana; in merito accese in dottrina un dibattito circa l’individuazione del fondamento dell’efficacia dei contratti collettivi di lavoro.

Infatti, con l’abrogazione delle norme del sistema corporativo, il contratto collettivo non si poteva più considerare come un istituto pubblicistico (si veda l’art. 2077 c.c.).

Occorre pertanto rintracciare tale fondamento nell’autonomia privata art. 1322 c.c., e in tal caso risulta che l’autonomia collettiva sia, assieme all’autonomia individuale, una specie del genere autonomia privata. secondo Renato Scognamiglio.

Il contratto collettivo produce dunque effetti vincolanti art. 2113 c.c. nei confronti degli iscritti all’associazione sindacale datoriale o dei lavoratori contraente a causa della sua natura e forza di atto di autonomia privata, destinato ad operare nell’ambito degli interessi collettivi gestiti dalle parti sociali e sottratti al potere di regolamentazione dei singoli.

La funzione primaria del contratto collettivo è quella di integrare e, se possibile, migliorare le tutele offerte al lavoratore dalla legge, adattandole ai vari tipi di contesti professionale, merceologico, geografico.

La stessa legge spesso rimanda al contratto collettivo, fissando solo determinati principi e lasciando a quest’ultimo la peculiare disciplina.

Gli attuali contratti collettivi cd di diritto comune non hanno efficacia generale obbligatoria in quanto contratti di diritto privato stipulati tra soggetti privati le organizzazioni dei datori e dei lavoratori.

Essi trovano applicazione soltanto per i soggetti datore di lavoro e lavoratore che siano membri di dette associazioni sindacali o che vi abbiano fatto espresso rinvio nel contratto individuale di lavoro.

Usi, equità e autonomia individuale

La disciplina del rapporto di lavoro può essere affidata agli usi normativi, nel caso in cui non ci siano disposizioni di legge o contratti collettivi relativi (art. 2078 c.c., è da considerarsi abrogato l’art. 8 secondo comma delle disp. prel. al c.c.).

Gli usi possono prevalere anche in caso di disposizione di legge se prevedono una tutela più efficiente, ma non prevalere sul contratto di lavoro. Gli usi aziendali sono da considerare come fonti del diritto del lavoro in alcuni casi.

Gli si negoziali, rientrando nell’ambito dell’autonomia individuale, non possono essere considerati fonti del diritto del lavoro.

L’equità ha una funzione sia sussidiaria che determinativa:

  • funzione sussidiaria: quando il giudice, ove occorra, si rimetta a valutazioni di tipo equitativo per stabilire i connotati della giusta retribuzione;
  • funzione determinativa: l’art. 432 c.p.c. attribuisce al giudice il potere di liquidare in via equitativa le competenze del lavoratore;
  • l’autonomia individuale costituisce fonte di diritto nel senso limitato che il contratto che ne è espressione ha “forza di legge tra le parti (art. 1372 c.c..

Il contratto individuale è stipulato dal singolo lavoratore con un datore di lavoro; tale contratto non può derogare alla legge, ma può contenere disposizioni in melius rispetto al contratto collettivo ossia, oltre le condizioni minime di trattamento economico e normativo contenute nel contratto collettivo, il contratto individuale può stabilire ulteriori condizioni, ma solo a patto che siano più favorevoli per il lavoratore.

 

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