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Decreto Sostegni bis. Nuovi contributi e aiuti. Parte 1

4 Giu, 2021

È entrato in vigore il 26 maggio 2021 il Decreto Sostegni-bis D.L. 25 maggio 2021, n. 73, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 123/2021, ultimo dei decreti emergenziali varati dal Governo Draghi, contenente ulteriori misure di aiuto per imprese, lavoratori autonomi e privati particolarmente colpiti dalla crisi economica causata dalla pandemia da Covid-19.

Il Decreto prevede, in particolare, nuovi contributi a fondo perduto per i soggetti titolari di partita Iva che hanno subìto perdite di fatturato a causa della crisi economica, un nuovo credito d’imposta per le locazioni degli immobili a uso non abitativo, un credito d’imposta per le spese sostenute per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale, un’ulteriore sospensione dei termini di versamento delle cartelle, modifiche al credito d’imposta beni strumentali e diverse misure a sostegno dei privati cittadini.

Contributi a Fondo Perduto

È riconosciuto un contributo a fondo perduto, a favore di tutti i soggetti che hanno la partita Iva attiva alla data di entrata in vigore del decreto 26 maggio 2021 e che hanno i requisiti per presentare istanza e ottenere il riconoscimento del contributo a fondo perduto previsto dall’art. 1 del Decreto Sostegni D.L. 22 marzo 2021, n. 41, a condizione che non abbiano indebitamente percepito o restituito tale contributo.

Prima ipotesi: applicazione delle regole del Decreto Sostegni

I soggetti beneficiari del precedente contributo a fondo perduto previsto dall’art. 1 del Decreto Sostegni D.L. 22 marzo 2021, n. 41 hanno diritto ad ottenere, in via automatica, il 100% del contributo già ricevuto a seguito dell’applicazione di quanto disposto dal predetto decreto Sostegni.

Non è quindi necessario presentare un’ulteriore istanza e la modalità di erogazione è la medesima già scelta in precedenza erogazione diretta o credito d’imposta.

Seconda ipotesi: perdita di fatturato

In alternativa, è previsto un contributo a fondo perduto a favore dei titolari di partita Iva residenti in Italia che nel secondo periodo d’imposta antecedente l’entrata in vigore del provvedimento non abbiano registrato ricavi superiori ai 10 milioni di euro, e abbiano subìto una perdita del fatturato e dei corrispettivi medio mensile di almeno il 30% nel periodo compreso dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 rispetto al periodo compreso tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020.

La misura del contributo è differente a seconda che i soggetti richiedenti abbiano già beneficiato o meno del contributo a fondo perduto concesso con il decreto Sostegni art. 1 del D.L. n. 41/2021.

Soggetti che hanno beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all’art. 1 del D.L. 41/2021: l’ammontare del nuovo contributo è determinato in misura pari all’importo ottenuto applicando la seguente percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020:

  • 60% per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a 100mila euro;
  • 50% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 100mila euro e fino a 400mila euro;
  • 40% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400mila euro e fino a 1 milione di euro;
  • 30% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;
  • 20% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di

L’importo del contributo non può comunque essere superiore a 150mila euro.

Soggetti che Non hanno beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all’art. 1 del

D.L. 41/2021: l’ammontare del nuovo contributo a fondo perduto è determinato in misura pari all’importo ottenuto applicando la seguente percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020:

  • 90% per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a 100mila euro;
  • 70% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 100mila euro e fino a 400mila euro;
  • 50% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400mila euro e fino a 1 milione di euro;
  • 40% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;
  • 30% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di

L’importo del contributo non può comunque essere superiore a 150mila euro.

È stata poi inserita una norma di raccordo tra i due contributi che prevede che i soggetti che, a seguito dell’istanza per il riconoscimento del contributo di cui all’art. 1 del D.L. n. 41/2021, n. 41, abbiano già beneficiato del contributo di cui sopra Ipotesi 1, possano ottenere l’eventuale maggior valore del contributo calcolato sulla base dei criteri in esame Ipotesi 2 e da quest’ultimo siano scomputate le somme già riconosciute dall’Agenzia delle Entrate.

Qualora dall’istanza derivi un contributo inferiore rispetto a quello spettante applicando la prima ipotesi v. sopra, non sarà dato seguito all’istanza del contribuente.

Sono esclusi i soggetti la cui partita Iva risulti non attiva alla data di entrata in vigore del decreto, i soggetti che, pur avendo attivato la partita Iva successivamente al 1° gennaio 2019, non presentino il calo del fatturato di cui sopra; gli enti pubblici ex art. 74 del Tuir; gli intermediari finanziari ex art. 162-bis del Tuir.

L’istanza dovrà essere presentata in via telematica all’Agenzia Entrate a tal fine è possibile avvalersi di un intermediario abilitato entro sessanta giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa.

Attenzione: Per i soggetti obbligati alla presentazione delle comunicazioni della liquidazione periodica IVA di cui all’art. 21 bis del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 Lipe, l’istanza può essere presentata esclusivamente dopo la presentazione della comunicazione riferita al primo trimestre 2021.

Terza ipotesi: perdita reddituale

Infine, in via residuale e non alternativa è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore di tutti i soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione e che producono reddito agrario, titolari di partita IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, a condizione che vi sia un peggioramento del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020, rispetto a quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, in misura pari o superiore alla percentuale che sarà definita con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.

Il contributo non spetterà, in ogni caso ai soggetti la cui partita Iva risulti non attiva alla data di entrata in vigore del presente decreto, agli enti pubblici di cui all’art. 74 Tuir, ai soggetti di cui all’art. 162 bis Tuir.

L’ammontare del contributo sarà determinato applicando alla differenza del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 rispetto a quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, la percentuale che verrà definita con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, al netto dei contributi a fondo perduto già riconosciuti dall’Agenzia delle Entrate ai sensi del Decreto Rilancio art. 25 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, Decreto Agosto artt. 59 e 60 del D.L. 14 agosto 2020, n. 104, Decreto “Ristori” artt. 1, 1-bis e

1-ter del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, Decreto Natale art. 2 del D.L. 18 dicembre 2020, n. 172, Decreto Sostegni art. 1 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41, Decreto Sostegni-bis art. 1, commi da 1 a 3 e commi da 5 a 13.

L’importo del contributo non può comunque essere superiore a 150 mila euro.

L’istanza dovrà essere presentata in via telematica all’Agenzia Entrate a tal fine è possibile avvalersi di un intermediario abilitato entro trenta giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa.

Attenzione: L’istanza potrà essere trasmessa solo se la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 è presentata entro il 10 settembre 2021.

Contributo per soggetti con ricavi o compensi superiori a 10 milioni di euro

È stato inoltre introdotto un ulteriore contributo a fondo perduto a favore dei contribuenti aventi, nel secondo esercizio precedente a quello di entrata in vigore del decreto, ricavi o compensi superiori a 10 milioni di euro ed entro i 15 milioni di euro.

In particolare, si tratta dei soggetti titolari di reddito agrario di cui all’art. 32 Tuir, soggetti con ricavi di cui all’art. 85, comma 1, lettere a e b, o compensi di cui all’art. 54, comma 1, Tuir, a condizione che siano in possesso degli altri requisiti previsti per il riconoscimento dei contributi previsti dal decreto Sostegni art. 1 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41, o di quelli previsti dal decreto “Sostegni- bis” art. 1, commi da 5 a 13.

Le modalità di determinazione dell’ammontare del contributo saranno determinati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.

Tale contributo, tuttavia, verrà concesso solo se sarà disponibile la necessaria copertura finanziaria derivante dalle eventuali risorse non utilizzate per I contributi a fondo perduto previsti dai decreti Sostegni.

Ulteriore contributo a fondo perduto per attività economiche chiuse

Per i soggetti che dal 1° gennaio 2021 alla data di conversione del Decreto avranno subito una chiusura per un periodo complessivo di almeno 4 mesi sarà riconosciuto un ulteriore contributo a fondo perduto sulla base di criteri da individuarsi con successivo decreto ministeriale attuativo.

Prosegue nell’ articolo, Decreto Sostegni bis: nuovi contributi e aiuti. Parte 2

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