Il Dipartimento per l’informazione e l’editoria ha riconosciuto un credito d’imposta agli esercenti attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici.
Chi sono i beneficiari dell’agevolazione?
Sono beneficiari della misura per gli anni 2021 e 2022, il credito di imposta è destinato.
- Esercenti attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici.
- Imprese di distribuzione della stampa che riforniscono giornali quotidiani e o periodici a rivendite situate nei comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e nei comuni con un solo punto vendita.
Sono ammessi al beneficio i soggetti con.
- Sede legale in uno Stato dell’unione europea o nello Spazio economico europeo
- Residenza fiscale in Italia ovvero stabile organizzazione sul territorio nazionale, cui sia riconducibile l’attività commerciale cui sono correlati i benefici.
- L’indicazione, per i punti vendita esclusivi, del codice di classificazione Ateco 47.62.10 di cui al registro delle imprese.
- L’indicazione, per i punti vendita non esclusivi, di uno dei seguenti codici di classificazione Ateco, di cui al registro delle imprese.
1) Rivendite di generi di monopolio codice 47.26
2) Rivendite di carburante e di oli minerali codice 47.30
3) Bar, inclusi quelli posti nelle aree di servizio delle autostrade e all’interno di stazioni ferroviarie, aereoportuali e marittime codice 56.3
4) Strutture di vendita non specialistiche codice 47.1
5) Esercizi adibiti prevalentemente alla vendita di libri e prodotti equiparati, con un limite minimo di superficie di mq. 120 codice 47.61
6) Nel caso di imprese di distribuzione della stampa che riforniscono giornali quotidiani e o periodici ammesse per gli anni 2020, 2021 e 2022. La presenza del codice attività primario 82.99.20.
Quali sono le agevolazioni previste?
Il credito di imposta è parametrato agli importi pagati dal titolare del singolo punto vendita per i locali in cui si esercita la vendita, nell’anno precedente a quello della domanda di accesso al credito d’imposta, con riferimento alle seguenti voci.
- Imposta municipale unica Imu
- Tassa per i servizi indivisibili Tasi
- Canone per l’occupazione di suolo pubblico Cosap
- Tassa sui rifiuti Tari
Spese per locazione, al netto dell’imposta sul valore aggiunto Iva per il solo anno 2019, le spese di locazione sono ammesse a condizione che l’esercente operi come unico punto vendita esclusivo nel territorio comunale.
Dall’anno 2020, il credito di imposta può essere, altresì, parametrato agli importi pagati nell’anno precedente per.
- Servizi di fornitura di energia elettrica
- Servizi telefonici e di collegamento a Internet
- Servizi di consegna a domicilio delle copie di giornali
per i punti vendita non esclusivi tutte le suddette voci sono commisurate per punto vendita al rapporto tra i ricavi provenienti dalla vendita di giornali, riviste e periodici al lordo di quanto dovuto ai fornitori e i ricavi complessivi.
Per gli anni 2021 e 2022, il credito di imposta può essere parametrato, oltre che a tutte le sopracitate voci di spesa, anche agli importi pagati nell’anno precedente per.
- L’acquisto o il noleggio di registratori di cassa o registratori telematici
- L’acquisto o il noleggio di dispositivi
Il credito di imposta è riconosciuto nella misura massima di 4.000 euro a partire dall’anno 2020
Qual è la scadenza prevista per la presentazione delle domande di contributo?
Domande presentabili fino al 30 settembre 2021.












