Dal 4 settembre 2026 l’INPS riconosce, a determinate condizioni, la tutela previdenziale anche per il giorno immediatamente precedente alla redazione del certificato quando la visita medica è ambulatoriale. Per imprese, uffici HR e consulenti paghe la novità non autorizza retrodatazioni automatiche: richiede invece una lettura più precisa di data del certificato, giorno di inizio indicato e condizioni previste dalla circolare n. 92.
Cosa cambia davvero dal 4 settembre
La circolare INPS n. 92 del 4 settembre 2026 supera una distinzione che nella pratica aveva creato differenze tra visita domiciliare e visita ambulatoriale. In precedenza il giorno immediatamente precedente alla redazione del certificato poteva essere riconosciuto, in via generale, quando il medico aveva effettuato una visita domiciliare e aveva indicato nel certificato la decorrenza dal giorno precedente. Ora l’INPS estende la stessa possibilità anche alla visita effettuata in ambulatorio.
Per l’impresa la conseguenza è semplice ma importante: una assenza non deve essere considerata irregolare solo perché la visita è avvenuta in studio il giorno successivo. Va invece verificato se ricorrono le condizioni previdenziali indicate dall’Istituto.
Il limite resta un solo giorno
La nuova indicazione non trasforma il certificato in uno strumento liberamente retrodatabile. Il giorno dichiarato come inizio della malattia non può essere anteriore di oltre un giorno rispetto alla data di redazione del certificato. Se lo scarto è maggiore, la regola non opera.
Questo punto va tradotto nelle procedure interne: HR e paghe devono confrontare almeno tre elementi — data del certificato, data di inizio evento e data dell’assenza — prima di classificare la giornata e applicare il trattamento previsto.
Sabato, domenica e festivi richiedono attenzione
L’INPS chiarisce che il giorno precedente non deve essere un sabato, una domenica o un festivo infrasettimanale. In tali giornate il lavoratore, per la certificazione, deve fare riferimento ai servizi di continuità assistenziale.
Per questo non è corretto costruire una regola aziendale del tipo “il certificato copre sempre il giorno prima”. La copertura dipende dal calendario e dal contenuto concreto del certificato.
Cosa cambia per HR e consulente paghe
La prima azione è aggiornare le istruzioni interne. Modelli, FAQ ai dipendenti e procedure di gestione delle assenze devono recepire la nuova impostazione, evitando contestazioni basate sulla sola circostanza che la visita sia stata ambulatoriale.
È utile anche concordare con il consulente paghe un controllo uniforme dei casi dubbi, perché il riconoscimento incide sul trattamento previdenziale, sulla carenza e sulla corretta gestione dell’evento nei flussi amministrativi.
L’errore da evitare: automatismi in entrambi i sensi
Esistono due errori opposti. Il primo è respingere automaticamente il giorno precedente quando la visita è avvenuta in ambulatorio. Il secondo è considerarlo automaticamente coperto in qualunque situazione. Entrambi ignorano la nuova regola.
La gestione corretta richiede di leggere il certificato e applicare le condizioni INPS. Eventuali profili disciplinari o contrattuali devono inoltre essere distinti dal riconoscimento della prestazione previdenziale.
Una procedura semplice per ridurre errori e contenzioso
Per ogni certificato con decorrenza dal giorno precedente conviene applicare una mini-checklist: verificare lo scarto massimo di un giorno, controllare il calendario, leggere la data dichiarata dal medico, allineare HR e paghe e conservare la documentazione dell’evento.
Una procedura di pochi passaggi evita decisioni incoerenti tra lavoratori e riduce il rischio di contestazioni. La novità INPS non complica il sistema: obbliga semplicemente a gestirlo con maggiore precisione.
Fonti ufficiali verificate
INPS — Nuove indicazioni per il riconoscimento della prestazione di malattia: https://www.inps.it/it/it/inps-comunica/notizie/dettaglio-news-page.news.2026.09.nuove-indicazioni-per-il-riconoscimento-della-prestazione-di-malattia.html
Circolare INPS 4 settembre 2026, n. 92: Fonte richiamata dalla pagina INPS












