D.: E’ vero che non possono pignorarmi più casa?
R.: I giornali in quest’ultimo periodo hanno fatto passare il seguente messaggio: la tua casa non può essere pignorata dal fisco. Ma sarà vero? La recente modifica legislativa impedisce al concessionario di dare corso all’espropriazione se l’unico immobile di proprietà del debitore è adibito ad uso abitativo e lo stesso vi risiede anagraficamente, con esclusione delle abitazioni di lusso aventi le caratteristiche individuate dal decreto del Ministro per i Lavori Pubblici del 02/08/1969, pubblicato nella G.U. n. 218 del 27/08/1969, e comunque dei fabbricati classificati nelle categorie catastali A/8 e A/9.
Casi e condizioni per non procedere al pignoramento
In altre parole l’agente della Riscossione (Equitalia) non può procedere al pignoramento dell’abitazione principale, nel caso in cui ricorrano congiuntamente le seguenti tre condizioni:
a) non si tratti di un’immobile di lusso;
b) che l’immobile sia destinato ad uso abitativo ed il debitore abbia lì la propria residenza;
c) che tale immobile sia l’unico di proprietà del debitore (per cui tutt’al più potrà essere iscritta ipoteca sull’immobile di cui all’art. 77 DPR n. 602/73);
Nel caso in cui, invece, non ricorrano le condizioni di cui sopra come nel caso di seconda abitazione, il limite minimo per il pignoramento dell’abitazione viene elevato ad € 120.000 Nulla cambia, invece, per le ipoteche, che possono essere ancora iscritte anche sull’abitazione principale, alla sola condizione che il debito a ruolo superi i 20.000 euro. In ogni caso, viene stabilito che l’espropriazione può essere avviata solo allorchè sia stata preventivamente iscritta l’ipoteca di cui all’art. 77 del DPR n. 602/1973 e siano decorsi sei mesi dall’iscrizione senza che il debito sia stato estinto.











