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La Banca d’Italia e la Consob, quali autorità competenti per la vigilanza sulle controparti centrali italiane, si conformano agli “Orientamenti sull’applicazione coerente delle condizioni per il ricorso alle misure di intervento precoce (articolo 18, paragrafo 8, del CCPRRR)”, agli “Orientamenti relativi all’applicazione delle situazioni in cui una controparte centrale è considerata in dissesto o a rischio di dissesto (articolo 22, paragrafo 6, del CCPRRR)” e agli “Orientamenti recanti ulteriori specificazioni delle restrizioni temporanee in caso di evento significativo diverso dall’inadempimento ai sensi dell’articolo 45 bis dell’EMIR”, emanati dall’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA), integrandoli nelle rispettive prassi di vigilanza.
La Banca d’Italia, quale autorità di risoluzione designata ai sensi dell’articolo 3 CCPRRR, si conforma altresì agli “Orientamenti sulla metodologia che deve utilizzare l’autorità di risoluzione per determinare…











