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Taxi vs Ncc. Servizio taxi e servizio di noleggio con conducente

29 Ott, 2020

Con questi articoli iniziamo una serie dedicata

Premessa

In Italia i servizi di trasporto pubblico non di linea sono regolamentati in base alle disposizioni della legge quadro nazionale  Legge 15 gennaio 1992, n. 21 -che distingue fra servizio taxi e servizio di noleggio con conducente Ncc,  stabilendo alcune regole per lo svolgimento del servizio, il rilascio e la trasferibilità delle licenze,  per i requisiti di guida e delle autovetture, per le tariffe. Negli articoli 4 e 5 della L. n. 21/92 vengono altresì individuate le attribuzioni delegate alle Regioni e ai Comuni in materia.

Le competenze regionali

Spetta alle Regioni, ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. n. 616/77:

  1. a) stabilire i criteri di massima entro i quali i Comuni devono procedere alla redazione dei regolamenti comunali sull’esercizio degli autoservizi pubblici non di linea;
  2. b) delegare agli enti locali l’esercizio delle funzioni amministrative attuative della L. n. 21/92, al fine “di realizzare una visione integrata del trasporto pubblico non di linea con gli altri modi di trasporto, nel quadro della programmazione economica territoriale” (art. 4, 2^ comma, L. n. 21/92).

Presso le Regioni e i Comuni, inoltre, devono essere costituite apposite Commissioni consultive con il compito di operare “in riferimento all’esercizio del servizio e all’applicazione dei regolamenti”.

In queste Commissioni è garantita la partecipazione delle Organizzazioni di categoria.

Le competenze comunali

Per quanto riguarda le specifiche competenze comunali, l’articolo 5 della legge 21/92 individua nel regolamento comunale la sede per stabilire:

  1. a) il numero e il tipo dei veicoli e dei natanti da adibire ad ogni singolo servizio;
  2. b) le modalità per lo svolgimento del servizio;
  3. c) i criteri per la determinazione delle tariffe dei taxi;
  4. d) i requisiti e le condizioni per il rilascio della licenza per l’esercizio del servizio di taxi e dell’autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente.

Un esempi. Legge Regionale della Lombardia 4 aprile 2012 n. 6  

La sopra citata normativa ha disciplinato più in dettaglio la materia concorrente nel modo seguente:

Art. 25 comma 2 Ruolo dei conducenti

  1. È istituito presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, della legge 21/1992, il ruolo Provinciale dei conducenti di veicoli o natanti adibiti a servizi pubblici non di linea.
  2. Il ruolo provinciale è articolato nelle seguenti sezioni ed è ammessa l’iscrizione a più sezioni del ruolo nella medesima provincia:
  3. a) conducenti di autovetture;
  4. b) conducenti di motocarrozzette;
  5. c) conducenti di natanti;
  6. d) conducenti di veicoli a trazione animale.

Con Legge n. 18 del 9 dicembre 2013 la Regione Lombardia ha poi apportato una modifica alla Legge Regionale 4 aprile 2012 n. 6, introducendo dopo l’art. 2 l’art. 2 bis che così statuisce.

Art. 2 bis. L’iscrizione nel ruolo di ciascuna provincia costituisce requisito indispensabile per il rilascio, da parte dei comuni compresi nel territorio della provincia medesima, della licenza per l’esercizio del servizio di taxi e dell’autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente.

La ratio di tale modifica è chiaramente espressa nel progetto di legge discusso in aula ed in punto pienamente recepito, che si produce  ove a pagina n. 5 si legge. La modifica all’art. 25 Ruolo dei conducenti è necessaria per superare problemi interpretativi sorti in sede di applicazione ed in particolare nei casi in cui un soggetto iscritto ad un ruolo provinciale chieda il rilascio di una licenza per l’esercizio del servizio taxi o un’autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente con autovettura presso un comune ricadente in una provincia diversa, non essendo iscritto al relativo ruolo provinciale.

Conclusione

I Regolamenti in materia devono precisare che la sezione speciale nella quale l’aspirante Ncc deve dimostrare di essersi iscritto debba essere quella della Camera di Commercio della Provincia di appartenenza del Comune che rilascia l’autorizzazione. Analogamente tale precisazione dovrà essere presente nel bando di gara.

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